Guida Professionale Alberghiera del Cav. Giuseppe Cranchi  
Professional Hotel Guide by Joseph Cranchi
Guide Professionelle de l'hotellerie de Josef Cranchi
 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO settore del TURISMO

Nuova tabella retribuzioni anno 2003      Statuto dei lavoratori   RINNOVO DEL CONTRATTO ANNO 2004

SINTESI

Sintesi del trattamento economico-normativo risultante dal c.c.n.l. 6 ottobre 1994 (integrato dall'accordo 19 luglio 1996) per i dipendenti dalle aziende alberghiere, pensioni e locande, ostelli, residences, villaggi turistici, colonie climatiche ed attività similari, aderenti alla Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FAIAT) (*)

(Decorrenza: 1° luglio 1994 - Scadenza: 30 giugno 1998)

STRUTTURA DELLA SINTESI

Disciplina generale del rapporto

- Inquadramento dei lavoratori

- Ferie

- Assunzione - Periodo di prova Cause di sospensione del rapporto

- Mutamento di mansioni

- Malattia

- Retribuzione

- Infortunio sul lavoro

- Minimi di retribuzione - Gravidanza e puerperio

- Aumenti periodici di anzianità - Congedo matrimoniale

- Mensilità aggiuntive - Servizio militare

- Premio di produzione - Diritto allo studio

- Indennità varie - Permessi e aspettativa

- Corresponsione

- Risoluzione del rapporto Durata della prestazione

- Preavviso

- Orario di lavoro

- Trattamento di fine rapporto

- Lavoro straordinario, notturno e festivo

 -Assistenza integrativa

- Riposo settimanale e festività

- Contrattazione integrativa

- Disciplina speciale per talune figure

- Lavoratori a tempo determinato Apprendisti

- Lavoratori a tempo parziale Lavoratori in formazione e lavoro

 *) Dal 1° agosto 1995 il c.c.n.l. si applica anche ai porti e agli approdi turistici.

Disciplina generale del rapporto

Inquadramento dei lavoratori

I lavoratori sono classificati in 10 livelli, secondo un sistema di inquadramento unico per operai, impiegati e quadri.

Si riportano di seguito le declaratorie generali di livello, integrate nel testo contrattuale da esemplificazioni di profili professionali.

Quadri A

Lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi.

A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia gestionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.

Quadri B

Lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.

1° Livello

Impiegati: lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.

2° Livello

Impiegati: lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.

3° Livello

Impiegati: lavoratori che svolgono mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza.

Operai: lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica.

Vi appartengono inoltre i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.

4° Livello

Impiegati e operai: lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.

5° Livello

Impiegati e operai: lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.

6° Livello S

Lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.

6° Livello

Lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.

7° Livello

Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.

Assunzione - Periodo di prova

Personale escluso dalla quota di riserva

Sono escluse dall'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 2, L. n. 223/1991 le assunzioni relative a personale inquadrato nei livelli A, B, 1, 2, 3.

Sono altresì esclusi i lavoratori inquadrati nei livelli 4, 5, 6, 6 S, e 7 che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere.

Sono infine escluse le assunzioni effettuate in occasione di cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.

Periodo di prova

Sono previsti i seguenti periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento contrattuale:

Livelli Durata (*)

A e B             180

1                     150

2                       75

3                       45

4 e 5                 30

6 S                    20

6 e 7           15

 

Nuova tabella retribuzioni anno 2003      Statuto dei lavoratori   RINNOVO DEL CONTRATTO ANNO 2004

 

(*) Giorni di effettivo lavoro.

Il lavoratore riassunto entro 2 anni, con la stessa qualifica, è dispensato dall'effettuazione di un nuovo periodo di prova.

L'azienda che risolve il rapporto durante o al termine del periodo di prova di un lavoratore assunto fuori provincia è tenuta al rimborso delle spese del viaggio (andata e ritorno).

Mutamento di mansioni

Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori pari a 3 mesi.

Retribuzione

Minimi di retribuzione

Ogni lavoratore ha diritto al minimo di retribuzione mensile di seguito indicato, in relazione al livello di inquadramento contrattuale.

A) Alberghi

Livelli Importi mensili

                    1.9.94                1.9.95                 1.7.96                 1.10.96                 1.3.97                 1.1.98

Personale qualificato

A (*)         1.364.595         1.492.298            1.565.270             1.620.000         1.711.216             1.820.676

B (*)         1.212.973         1.326.486             1.391.351             1.440.000         1.521.081         1.618.378

1             1.076.514          1.177.257             1.234.824             1.278.000         1.349.959             1.436.311

2                924.891          1.011.446             1.060.905             1.098.000         1.159.824             1.234.014

3                833.892            911.932                 956.554                990.000         1.045.743             1.112.635

4                748.000             818.000                858.000                 888.000           938.000                998.000

5                657.027             718.514                753.649                 780.000           823.919                876.622

6 S             606.486             663.243                695.676                720.000            760.541                809.189

6              586.270             641.135                672.486                696.000            735.189                782.216

7                505.405            552.702                579.730                600.000            633.784                674.324

Personale qualificato minore di anni 18

4                710.600            777.100                815.100                843.600            891.100                948.100

5                624.176            682.588                715.966                741.000            782.723                832.791

6 S            576.162            630.081                660.892                684.000            722.514                768.730

6                556.957            609.078                638.862                661.200            698.430                743.105

7                480.135            525.067                550.743                570.000            602.095                640.608

Personale qualificato minore di anni 16

4                673.200            736.200                772.200                799.200            844.200                898.200

5                591.324            646.662                678.284                702.000            741.527                788.959

6 S             545.838            596.919                626.108                648.000            684.486                728.270

6                527.643             577.022                605.238                626.400            661.670                703.995

7                454.865             497.432                521.757                540.000            570.405                606.892

 

 

(*) Ai quadri spetta inoltre un'indennità di funzione nelle seguenti misure mensili:

- livello A: L. 85.000 (L. 90.000 dal 1° gennaio 1997);

- livello B: L. 75.000 (L. 80.000 dal 1° gennaio 1997).

B) Alberghi minori

Per i dipendenti degli alberghi due stelle (ex terza) e una stella (ex quarta), pensioni e locande i minimi di retribuzione sono i seguenti:

Livelli Importi mensili

                    1.9.94                     1.9.95                 1.7.96                 1.10.96                    1.3.97                 1.1.98

Personale qualificato

A (*)         1.342.595             1.470.298             1.543.270             1.598.000             1.689.216          1.798.676

B (*)         1.192.973             1.306.486             1.371.351             1.420.000              1.501.081         1.598.378

1               1.056.514             1.157.257             1.214.824             1.258.000             1.329.959         1.416.311

2                  907.891                 994.446            1.043.905             1.081.000             1.142.824         1.217.014

3                  818.892                 896.932               941.554                975.000             1.030.743         1.097.635

4                 735.000                 805.000                845.000                875.000                925.000            985.000

5                 645.027                 706.514                741.649                768.000                811.919            864.622

6 S              595.486                 652.243                684.676                709.000                749.541            798.189

6                  575.270                630.135                661.486                685.000                724.189             771.216

7                  495.405                542.702                569.730                590.000                623.784             664.324

Personale qualificato minore di anni 18

4                  699.600                766.100                804.100                832.600                880.100             937.100

5                  614.176                672.588                705.966                731.000                772.723             822.791

6 S               567.162                621.081                651.892                675.000                713.514             759.730

6                  547.957                600.078                629.862                652.200                689.430             734.105

7                  472.135                517.067                542.743                562.000                594.095             632.608

Personale qualificato minore di anni 16

4                 662.200                725.200                761.200                788.200                833.200             887.200

5                 581.324                636.662                668.284                692.000                731.527             778.959

6 S             536.838                 587.919                617.108                639.000                675.486             719.270

6                 518.643                568.022                596.238                617.400                652.670             694.995

7                 446.865                489.432                513.757                532.000                562.405             598.892

 

 

(*) Ai quadri spetta inoltre un'indennità di funzione nelle seguenti misure mensili:

- livello A: L. 85.000 (L. 90.000 dal 1° gennaio 1997);

- livello B: L. 75.000 (L. 80.000 dal 1° gennaio 1997).

(**) Ai lavoratori con qualifica di cuoco, cameriere e barista, inquadrati nel 5° livello, si applicano in ogni caso i valori sub A).

Indennità di contingenza

Viene corrisposta ai lavoratori nell'importo di seguito indicato in relazione al livello di inquadramento contrattuale:

A) Alberghi

Livelli Importi mensili

            fino al 31.12.1994             dal 1.1.1995

Personale qualificato

A         1.030.809                         1.050.809

B          1.020.915                         1.040.915

1           1.019.209                         1.039.209

2           1.009.306                         1.029.306

3           1.002.850                         1.022.850

4              996.420                            1.016.420

5              991.444                             1.011.444

6 S           988.096                             1.008.096

6              987.843                             1.007.843

7              983.857                          1.003.857

Personale qualificato minore di anni 18

4             918.170                           938.170

5             913.501                                 933.501

6 S          910.217                                 930.217

6             909.986                           929.986

7             905.858                                 925.858

Personale qualificato minore di anni 16

4             916.906                                 936.906

5             912.297                                 932.297

6 S          909.142                                  929.142

6             908.916                                   928.916

7              904.926                             924.926

 

 

B) Alberghi minori (*)

Livelli Importi mensili

        fino al 31.12.1994         dal 1.1.1995

Personale qualificato

A             1.028.711                 1.048.711

B             1.019.014                 1.039.014

1             1.017.309                 1.037.309

2             1.007.686                 1.027.686

3             1.001.415                 1.021.415

4                 995.173                 1.015.173

5                 990.290                 1.010.290

6 S              987.039                 1.007.039

6                 986.787                 1.006.787

7                 982.895                 1.002.895

Personale qualificato minore di anni 18

4                 917.111                 937.111

5                 912.535                 932.535

6 S              909.351                 929.351

6                 909.119                 929.119

7                 905.082                 925.082

Personale qualificato minore di anni 16

4                 915.846                 935.846

5                 911.330                 931.330

6 S              908.273                 928.273

6                 908.048                 928.048

7                904.150                 924.150

 

 

(*) Valori da applicare agli alberghi due stelle (ex terza) e una stella (ex quarta), pensioni e locande.

Elemento distinto della retribuzione

A far data dal 1° gennaio 1995 l'importo di L. 20.000, erogato a titolo di elemento distinto della retribuzione ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992, è conglobato nell'indennità di contingenza.

Indennità di vacanza contrattuale

In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l. (30 giugno 1998), ovvero dal momento della presentazione della piattaforma da parte delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ove avvenga successivamente, e fino alla stipula dell'accordo di rinnovo, a tutti i lavoratori spetta un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione programmato, da applicare su minimi di retribuzione e indennità di contingenza.

Quota giornaliera e oraria

La quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.

La quota oraria utilizzando il divisore 172:

- 192 per il personale con orario di 45 ore settimanali;

- 190 per il personale con orario di 44 ore settimanali;

- 172 per il personale con orario di 40 ore settimanali.

Contratti di inserimento

In caso di assunzione di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel settore, qualora a causa dell'età o del titolo di studio del lavoratore non si possa stipulare un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, si applica per un periodo di 12 mesi il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento.

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° maggio 1990 per ciascun triennio di servizio prestato, fino ad un massimo di 6, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nelle misure di seguito indicate:

Livelli Importi mensili

A 79.000

B 76.000

1 73.000

2 70.000

3 67.500

4 64.000

5 63.000

6 S 60.500

6 60.000

7 59.000

 

 

L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio.

Ai fini della maturazione del primo scatto è considerata utile:

a) per i lavoratori assunti dall'1.6.1986, l'anzianità maturata successivamente al compimento del 18° anno di età;

b) per i lavoratori in servizio al 1.6.1986:

- se di età inferiore a 18 anni, l'anzianità maturata successivamente al compimento del 18° anno;

- se di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, l'anzianità maturata dall'1.6.1986;

- se di età superiore a 21 anni, l'anzianità maturata dal compimento del 21° anno.

L'importo relativo agli scatti maturati viene ricalcolato in occasione della maturazione di ogni nuovo scatto (tale criterio si applica anche in occasione di passaggio di livello) senza liquidazione di arretrati.

Disciplina transitoria

Per i dipendenti dalle aziende alberghiere che al 3 maggio 1990 hanno maturato il massimo di 6 scatti, l'importo complessivamente corrisposto a quel titolo - che continua ad essere erogato - viene diviso per il nuovo valore dello scatto risultante dalla tabella sopra riportata: il quoziente ottenuto indica il numero (ed eventuale frazione) di scatti che si considerano maturati.

Il corrispondente importo verrà erogato (senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso) dopo un triennio dalla maturazione del sesto scatto e, in ogni caso, non prima del 30 giugno 1991.

Porti ed approdi turistici

E' prevista la definizione di una disciplina specifica per il comparto porti ed approdi turistici.

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

Va corrisposta in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione (calcolata su: minimo, indennità di contingenza, scatti di anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi aziendali comunque denominati), frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata come mese intero).

Quattordicesima mensilità

Va corrisposta con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione (calcolata sugli stessi elementi previsti per la tredicesima) in atto al 30 giugno, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata come mese intero).

Premio di produzione - Elementi economici integrativi

In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, è prevista l'erogazione di elementi economici integrativi che costituirà oggetto di contrattazione nazionale o aziendale con le seguenti modalità:

- per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, la contrattazione avverrà a livello nazionale e avrà ad oggetto l'erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti e per aree territoriali, correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese del settore;

- per le aziende che occupano più di 15 dipendenti, la contrattazione avverrà a livello aziendale e avrà ad oggetto erogazioni salariali correlate ai risultati conseguiti con particolare riferimento al raggiungimento di obiettivi di produttività e reddittività.

In ogni caso gli elementi economici integrativi sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale.

La durata degli accordi sarà quadriennale.

Gli effetti economici, comunque, non potranno avere decorrenza anteriore al luglio 1997 per le aziende fino a 15 dipendenti e al gennaio 1996 per le aziende oltre 15 dipendenti.

La presente disciplina non si applica alle aziende stagionali, per le quali continua ad applicarsi quella prevista dal c.c.n.l. 30 maggio 1991.

Indennità varie

Vitto e alloggio

I lavoratori che usufruiscono della somministrazione del vitto e della fornitura dell'alloggio devono corrispondere all'azienda il relativo prezzo determinato nei seguenti importi: un pranzo L. 500, una prima colazione L. 125, un pernottamento L. 625, corrispondenti a L. 1.250 giornaliere e L. 33.750 mensili per il vitto intero e a L. 18.750 mensili per l'alloggio.

A decorrere dal 1° luglio 1996 il corrispettivo per il vitto e l'alloggio è così determinato: un pranzo L. 650, una prima colazione L. 150, un pernottamento L. 800, corrispondenti a L. 1.600 giornaliere e L. 43.500 mensili per il vitto intero e a L. 24.000 mensili per l'alloggio.

A decorrere dalla stessa data i valori provincialmente in atto eventualmente superiori a quelli di cui sopra devono essere adeguati nella misura massima di: L. 150 per un pranzo, L. 25 per una prima colazione, L. 125 per un pernottamento.

Premio di anzianità

I lavoratori in servizio al 31 maggio 1986 hanno diritto ad un premio di anzianità commisurato a:

- 1 mensilità di retribuzione, dopo 10 anni di servizio;

- 1 mensilità e 1/2 di retribuzione, dopo 15 anni;

- 2 mensilità di retribuzione, dopo 20 anni;

- 3 mensilità di retribuzione, dopo 30 anni.

La retribuzione sulla quale deve essere calcolato il premio è quella composta da: minimo, indennità di contingenza, scatti di anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi comunque denominati.

L'anzianità utile decorre dal 1° gennaio 1950 per gli impiegati e dal 18 dicembre 1949 per gli intermedi e i salariati.

In caso di risoluzione del rapporto dopo il 10° anno di anzianità, il lavoratore ha diritto ai ratei ulteriori maturati rapportati ad anno.

La disciplina suesposta non si applica ai lavoratori dei porti ed approdi turistici.

Corresponsione

La retribuzione mensile deve essere corrisposta entro il sesto giorno (*) del mese successivo a quello di competenza.

----------

(*) Il termine può essere fissato al sedicesimo giorno in presenza di ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dei servizi amministrativi; in questo caso entro il termine ordinario deve essere corrisposto un acconto pari al 90% della presumibile retribuzione.

Durata della prestazione

Orario di lavoro

La durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite in 5 giornate e mezza.

In relazione a particolari esigenze produttive e previe intese aziendali, è prevista la possibilità di realizzare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, con superamento dell'orario contrattuale di 40 ore per gruppi di settimane fino a 6 consecutive e attribuzione di corrispondenti riposi compensativi da usufruire nell'arco delle 15 settimane successive. In ogni caso l'orario giornaliero non può superare le 8 ore.

Permessi annui per riduzione d'orario ed ex festività

Ai lavoratori sono attribuite 104 ore all'anno di permessi retribuiti (comprensive di 32 ore relative alle festività religiose abolite dal combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985).

Detti permessi maturano in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato (sono esclusi dal computo i periodi di assenza del lavoratore senza diritto a retribuzione).

La fruizione dei permessi deve avvenire individualmente, in modo da non ostacolare la normale attività produttiva ed in ogni caso in periodi di minore attività, mediante la concessione di mezze giornate o giornate intere di riposo.

In presenza di particolari esigenze produttive aziendali, da programmare e comunicare tempestivamente ai lavoratori, possono essere attuate modalità di godimento diverse da quelle di cui sopra, limitatamente a 32 ore annuali (comunque i permessi non potranno essere inferiori ad 1 ora, nè essere utilizzati per frazioni di ora).

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione danno luogo al pagamento di una corrispondente indennità sostitutiva, determinata sulla base della retribuzione del mese di dicembre, oppure possono essere utilizzati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Lavoro straordinario, notturno e festivo

Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti dell'orario contrattuale.

E' previsto un limite massimo al lavoro straordinario di 2 ore giornaliere e 260 annue.

Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 24 alle 6.

Per le prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo sono stabilite le seguenti maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria della retribuzione:

Tipologia %

straordinario:

- diurno         30

- notturno      60

notturno         25 (*)

(*) 12% per il personale degli alberghi con qualifica notturna.

festivo           20

 

 

Riposo settimanale

Ai lavoratori che usufruiscono a norma di legge del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica spetta un'indennità in cifra fissa commisurata al 10% della quota oraria del minimo di retribuzione e dell'indennità di contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.

Festività

In aggiunta alle festività previste dalla legge è considerato festivo il giorno della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove ha sede l'impresa.

Ex festività

I permessi in sostituzione delle festività abolite per effetto del combinato disposto della L. n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985, sono assorbiti nella riduzione di orario annua.

Per le prestazioni effettuate nelle giornate, dichiarate non più festive, del 2 giugno e del 4 novembre, spettano al lavoratore, oltre alla normale retribuzione mensile, corrispondenti quote di retribuzione oraria (senza maggiorazioni) o, in alternativa, altrettante giornate di riposo compensativo.

Al lavoratore assente in tali giornate per riposo settimanale deve essere corrisposta una quota giornaliera di retribuzione (senza maggiorazioni).

Ferie

Ai lavoratori spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (6 giorni di ferie per ogni settimana di calendario) di norma non frazionabile.

In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno spettano al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero).

Le festività cadenti nel corso del periodo feriale danno luogo ad un corrispondente prolungamento dello stesso.

La malattia sopravvenuta durante le ferie ne interrompe il decorso, purchè riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Cause di sospensione del rapporto

Malattia

Periodo di conservazione del posto

In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), raggiungibile anche cumulando più periodi di assenza.

Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto (a richiesta da inoltrare prima della scadenza del periodo di comporto, a mezzo raccomandata r.r.) ad un periodo di aspettativa non retribuito fino a 120 giorni.

La concessione del periodo di aspettativa è esclusa in caso di malattia cronica o psichica.

Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio solamente in caso di prosecuzione del rapporto.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato o stagionale la conservazione del posto è comunque limitata dalla scadenza del termine.

Conservazione del posto in caso di malattia tubercolare

I lavoratori ricoverati hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data della sospensione del lavoro. Nel caso di dimissione dalla casa di cura per guarigione entro 14 mesi dalla predetta data, il diritto alla conservazione del posto permane per i 4 mesi successivi.

Per le aziende con oltre 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto permane per i 6 mesi successivi alla dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione.

Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia.

Ai fini dell'anzianità di servizio è riconosciuto un periodo massimo di 180 giorni.

Trattamento economico

Per le malattie di durata fino a 3 giorni il datore di lavoro deve corrispondere il 100% della normale retribuzione per il 2° ed il 3° giorno di assenza.

Per le malattie di durata superiore il datore di lavoro deve corrispondere, oltre al 100% della normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza, un'integrazione dell'indennità giornaliera anticipata per conto dell'INPS fino a raggiungere complessivamente:

- il 75% della normale retribuzione dal 4° al 20° giorno;

- il 100% della normale retribuzione dal 21° al 180° giorno di assenza.

Infortunio sul lavoro

Periodo di conservazione del posto

La durata massima del periodo di conservazione del posto, raggiungibile anche cumulando più periodi di assenza, è di 180 giorni nell'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto (a richiesta da inoltrare prima della scadenza del periodo di comporto, a mezzo raccomandata r.r.) ad un periodo di aspettativa non retribuito fino a 120 giorni.

La concessione del periodo di aspettativa è esclusa in caso di malattia cronica o psichica.

Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio solamente in caso di prosecuzione del rapporto.

Il predetto periodo di conservazione del posto non si applica ai lavoratori in prova.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato o stagionale la conservazione del posto è comunque limitata dalla scadenza del termine.

Trattamento economico

In caso di infortunio, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo l'intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l'infortunio ed un'indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).

Impiegati non soggetti all'assicurazione obbligatoria

Al personale impiegatizio non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro deve essere garantito un trattamento analogo a quello risultante dall'assicurazione predetta, con i seguenti massimali:

- in caso di invalidità permanente, L. 15 milioni;

- in caso di morte, L. 10 milioni.

Gravidanza e puerperio

Durante il periodo di gravidanza e puerperio alla lavoratrice spetta il trattamento economico stabilito dalla L. 30 dicembre 1971, n. 1204, che il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS.

Per le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel periodo di assenza obbligatoria, la lavoratrice ha diritto ad un'integrazione del trattamento anticipato per conto dell'INPS fino a raggiungere l'intera retribuzione giornaliera di fatto.

Rimane altresì a carico del datore di lavoro l'integrazione fino a concorrenza del 100% della tredicesima mensilità limitatamente al rateo relativo al periodo di assenza obbligatoria. Nessun obbligo di integrazione incombe al datore di lavoro per quanto riguarda la quattordicesima mensilità.

Congedo matrimoniale

In occasione del matrimonio al lavoratore non in prova è concesso un congedo retribuito della durata di 15 giorni di calendario.

A richiesta del lavoratore possono essere concessi ulteriori 5 giorni non retribuiti.

Servizio militare

Il periodo trascorso in servizio di leva è considerato utile agli effetti dell'indennità di anzianità (fino al 31 maggio 1982) e del preavviso.

A decorrere dal 1° giugno 1982, per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, tale periodo è utile ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione.

Il periodo di richiamo alle armi è considerato utile agli effetti dell'indennità di anzianità (fino al 31 maggio 1982), degli scatti di anzianità e del preavviso.

Diritto allo studio

Nelle aziende con almeno 50 dipendenti i lavoratori non in prova che frequentano corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, possono usufruire di permessi retribuiti, a carico del monte ore costituito presso ogni azienda, in misura pari a 5 ore annue per dipendente, per un massimo di 150 ore "pro capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, purchè le ore di frequenza siano in rapporto di almeno 2:1 con quelle richieste come permesso.

Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% della forza occupata.

Permessi

In caso di disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela o affinità e in caso di gravi calamità, il lavoratore ha diritto ad un congedo retribuito rapportato alle effettive necessità, fino a un massimo di 5 giorni di calendario (elevabili a 8 in relazione alla distanza del luogo da raggiungere).

In casi particolari il lavoratore può usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

La volontà di procedere alla risoluzione del rapporto deve essere comunicata per iscritto all'altra parte (a mezzo raccomandata r.r. in caso di licenziamento).

Il licenziamento seguito entro un mese da nuova assunzione presso la stessa azienda si presume simulato (salvo prova contraria) ed è improduttivo di effetti.

Sono previsti i seguenti periodi di preavviso:

Livelli Anni di servizio

fino al 5°  dal 6°  al 10°  oltre il 10°

A e B    4 mesi    5 mesi   6 mesi

1         2 mesi   3 mesi    4 mesi

2 e 3      1 mese    45 giorni   2 mesi

4 e 5     20 giorni   30 giorni   45 giorni

6S, 6 e 7 15 giorni   20 giorni   20 giorni

 

 

Il periodo di preavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle aziende alberghiere di stagione è stabilito in 15 giorni.

Trattamento di fine rapporto

La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 la retribuzione considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297.

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Assistenza integrativa

Contributo di assistenza contrattuale

Per il funzionamento della Commissione nazionale vertenze collettive e delle Commissioni provinciali di conciliazione è previsto un contributo dello 0,40% (di cui lo 0,10% a carico dei lavoratori) di paga base e contingenza.

Il contributo a carico dei lavoratori, a partire dal 1° settembre 1995, sarà pari allo 0,20%.

Contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa territoriale/aziendale è ammessa sulle materie e nei limiti indicati dal c.c.n.l.

Disciplina speciale per talune figure

Lavoratori a tempo determinato

Oltre che nei casi previsti dalla legge possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato anche nelle seguenti ipotesi:

a) intensificazioni temporanee dell'attività derivanti da situazioni straordinarie e non prevedibili;

b) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettative diverse da quelle già previste dalla legge;

c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico;

d) esigenze di completamento dell'orario nel caso di trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale prevista dal c.c.n.l.

Nelle ipotesi previste sub a) e c) la durata del contratto non può essere superiore a 6 mesi. Nelle stesse ipotesi il numero di lavoratori che possono essere assunti a tempo determinato è così individuato, in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato:

a) 3 lavoratori per unità produttive fino a 3 dipendenti;

b) 4 lavoratori per unità produttive da 4 a 9 dipendenti;

c) 5 lavoratori per unità produttive da 10 a 50 dipendenti;

d) 10% per unità produttive oltre 50 dipendenti.

La base di computo della percentuale sub d) è costituita dal numero degli occupati a tempo indeterminato all'atto dell'assunzione dei lavoratori a tempo determinato. Le frazioni di unità risultanti si computano per intero.

Le aziende a conduzione familiare che non abbiano dipendenti a tempo indeterminato possono comunque assumere sino a tre dipendenti a tempo determinato.

Aziende alberghiere di stagione

Si considerano di stagione le aziende che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno. I dipendenti possono essere assunti a termine fisso per la stagione oppure a tempo indeterminato ed hanno diritto ad un trattamento corrispondente a quello previsto per i lavoratori stabili - in quanto compatibile con la natura del contratto - salvo per quanto concerne:

- la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, fissata in 6 giornate;

- il periodo di prova, che ha la durata di 10 giorni lavorativi (sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori che hanno già prestato servizio presso la stessa azienda con la stessa qualifica);

- il congedo matrimoniale, che non trova applicazione;

- la durata massima dei permessi retribuiti per gravi motivi personali, che è limitata a 6 giorni;

- il periodo di preavviso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, che è stabilito in 15 giorni.

I contratti integrativi territoriali determinano le percentuali di maggiorazione della retribuzione spettanti ai lavoratori stagionali, in funzione della durata della stagione stabilita a livello territoriale.

Il personale delle aziende di stagione ha diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o dalla stazione di confine se proveniente dall'estero). Spetta il rimborso del biglietto di ritorno nel caso di licenziamento durante o al termine del periodo di prova nonchè, nel caso di assunzione a tempo determinato, nell'ipotesi di licenziamento prima dello scadere del termine senza giustificato motivo, o per colpa e fatto dell'imprenditore.

Personale extra

E' consentita l'assunzione di lavoratori extra nei seguenti casi:

- banquetting;

- esigenze alle quali non sia possibile sopperire con il normale organico (a titolo esemplificativo: meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi).

La determinazione della retribuzione spettante al personale assunto in tali ipotesi è demandata alla contrattazione integrativa territoriale.

In mancanza, il compenso orario rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è così determinato:

Livelli Importi in lire

1.10.94 1.9.95 1.7.96 1.10.96 1.3.97 1.1.98

4 15.000 16.000 16.314 16.597 17.036 17.570

5 14.200 15.250 15.549 15.819 16.238 16.746

6 S 13.750 14.600 14.887 15.144 15.546 16.033

6 13.500 14.400 14.683 14.937 15.333 15.813

7 12.800 13.500 13.765 14.003 14.374 14.825

 

 

Gli importi indicati sono comprensivi degli effetti derivanti da tutti gli istituti contrattuali, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità e del t.f.r.

Lavoratori a tempo parziale

L'instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione:

- del periodo di prova;

- del trattamento economico e normativo, secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione;

- della durata della prestazione da fissare, di norma, entro le seguenti fasce:

a) nel caso di orario settimanale ridotto: da 18 a 26 ore;

b) nel caso di orario mensile ridotto: da 64 a 124 ore;

c) nel caso di orario annuale ridotto: da 600 a 1352 ore.

Limiti massimi più elevati possono essere stabiliti da accordi territoriali.

Lavoro supplementare

In presenza di specifiche esigenze organizzative, è consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 90 ore annue, salvo comprovati impedimenti.

Tale limite può essere elevato con accordo aziendale o territoriale.

Il computo dei riflessi sugli istituti contrattuali delle prestazioni di lavoro supplementare può avvenire in forma di integrazione diretta, maggiorando del 24,99% la relativa retribuzione.

L'importo relativo al trattamento di fine rapporto, calcolato nella misura dell'8,64% del compenso per lavoro supplementare, viene invece accantonato a norma della L. n. 297/1982.

Apprendisti

Qualificazione professionale

L'apprendistato è consentito ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per diventare lavoratori qualificati, quali, ad esempio, segretario portiere, chef de rang, barman, seconda governante, operaio specializzato, centralinista; addetto: all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine; cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere, cantiniere, operaio qualificato.

Durata

La durata dell'apprendistato è di tre anni, elevata a quattro anni per il conseguimento della qualifica di cuoco capo partita.

Il periodo d'apprendistato può essere frazionato in più stagioni purchè si svolga complessivamente nell'arco di 48 mesi di calendario.

La durata dell'apprendistato per i rapporti instaurati prima del 30 settembre 1994 resta disciplinata dalla precedente normativa contrattuale.

Retribuzione (*)

La retribuzione degli apprendisti è determinata applicando le percentuali sottoindicate alla normale retribuzione del livello per il quale è prevista la fase di apprendimento.

Periodi Percentuali

1° anno 75%

2° anno 80%

3° anno 85%

4° anno 90%

 

(*) Restano salve le condizioni di miglior favore in atto per gli apprendisti assunti prima del 30 settembre 1994.

Limiti numerici

In ogni azienda può essere assunto un apprendista ogni 2 lavoratori qualificati (le frazioni risultanti dall'applicazione della percentuale indicata vengono arrotondate all'unità superiore).

L'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne abbia meno di due, può comunque assumere 2 apprendisti.

Qualora, alla scadenza del periodo di apprendistato, l'apprendista non venga confermato in servizio, il datore di lavoro non potrà assumere, nell'anno successivo, un altro apprendista in sua sostituzione.

Periodo di prova

La durata del periodo di prova è fissata in 25 giorni di effettivo lavoro.

Insegnamento complementare

L'apprendista ha diritto a 96 ore annue (ripartite in 3 ore settimanali) di permessi retribuiti per la frequenza agli appositi corsi.

Trattamento normativo

Durante il periodo di apprendistato il lavoratore ha diritto al trattamento normativo previsto con riferimento alla qualifica per la quale il tirocinio viene svolto.

Preavviso

La durata del periodo di preavviso è di 10 giorni.

Lavoratori in formazione e lavoro

Contratti di formazione e lavoro

Possono essere assunti lavoratori con contratto di formazione e lavoro per il conseguimento di professionalità:

a) elevate, per l'acquisizione di qualifiche inserite nei livelli dal 3 al B;

b) intermedie, per l'acquisizione di qualifiche inserite nei livelli 4, 5 e 6S.

E' inoltre prevista la possibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro per il conseguimento di professionalità per le quali non si richiede una specifica formazione (con esclusione di quelle inserite nel livello 7).

Per le ipotesi indicate, il livello di inquadramento iniziale e finale, le ore di formazione e la durata del rapporto risultano dal seguente prospetto:

Livello  Ore di Durata

iniziale finale formazione

1 B  130   24 mesi

2 130   24 mesi

3 2  130   24 mesi

4 3 130   24 mesi

5 4  80     24 mesi

6 S 5  80 24 mesi

6 6 S  80 24 mesi

6 6 S 20 12 mesi

7 6 20 12 mesi

 

 

Il termine finale del rapporto può essere prorogato in presenza di una causa di sospensione legale per la quale venga riconosciuto dall'INPS il diritto alla proroga dei benefici contributivi.

Il periodo di prova è di 60 giorni per i lavoratori assunti con inquadramento iniziale superiore al 4° livello e di 30 giorni negli altri casi.

In caso di malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto prevista dalle norme comuni (180 giorni nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre) nei limiti di durata del contratto di formazione e lavoro.

Il lavoratore ha altresì diritto all'integrazione del trattamento economico di malattia a carico del datore di lavoro, per un periodo di 90 giorni.

Analogamente trovano applicazione le norme comuni per i casi di infortunio.

Nuova tabella retribuzioni anno 2003      Statuto dei lavoratori   RINNOVO DEL CONTRATTO ANNO 2004

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