 | Guida Professionale Alberghiera del Cav. Giuseppe Cranchi |
 | Professional Hotel Guide by Joseph Cranchi |
 | Guide Professionelle de l'hotellerie de Josef Cranchi |
|
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO settore
del TURISMO
|
Nuova
tabella retribuzioni anno 2003
Statuto
dei lavoratori
RINNOVO
DEL CONTRATTO ANNO 2004
|
SINTESI
Sintesi del trattamento
economico-normativo risultante dal c.c.n.l. 6 ottobre 1994
(integrato dall'accordo 19 luglio 1996) per i dipendenti dalle
aziende alberghiere, pensioni e locande, ostelli, residences,
villaggi turistici, colonie climatiche ed attività similari,
aderenti alla Federazione delle associazioni italiane alberghi
e turismo (FAIAT) (*)
(Decorrenza:
1° luglio 1994 - Scadenza: 30 giugno 1998)
STRUTTURA
DELLA SINTESI
Disciplina
generale del rapporto
- Inquadramento dei
lavoratori
- Ferie
- Assunzione - Periodo di
prova
Cause di sospensione
del rapporto
- Mutamento di mansioni
- Malattia
- Retribuzione
- Infortunio sul lavoro
- Minimi di retribuzione
- Gravidanza e puerperio
- Aumenti periodici di
anzianità
- Congedo matrimoniale
- Mensilità aggiuntive
- Servizio militare
- Premio di produzione
- Diritto allo studio
- Indennità varie
- Permessi e aspettativa
- Corresponsione
- Risoluzione del rapporto
Durata della prestazione
- Preavviso
- Orario di lavoro
- Trattamento di fine
rapporto
- Lavoro straordinario,
notturno e festivo
-Assistenza integrativa
- Riposo settimanale e
festività
- Contrattazione integrativa
- Disciplina speciale
per talune figure
- Lavoratori a tempo
determinato
Apprendisti
- Lavoratori a tempo parziale
Lavoratori in
formazione e lavoro
*)
Dal 1° agosto 1995 il c.c.n.l. si applica anche ai porti e
agli approdi turistici.
Disciplina generale del rapporto
Inquadramento dei
lavoratori
I lavoratori sono
classificati in 10 livelli, secondo un sistema di
inquadramento unico per operai, impiegati e quadri.
Si riportano di seguito le
declaratorie generali di livello, integrate nel testo
contrattuale da esemplificazioni di profili professionali.
Quadri A
Lavoratori con funzioni
direttive che, per l'alto livello di responsabilità
gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano
contributi qualificati per la definizione degli obiettivi
dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un
ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della
attuazione di tali obiettivi.
A tali lavoratori, inoltre,
è affidata, in condizioni di autonomia gestionale e con ampi
poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il
controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda.
Quadri B
Lavoratori con funzioni
direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente al livello di responsabilità loro
attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di
unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia
complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed
operativa.
1° Livello
Impiegati: lavoratori che
svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale,
caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai
quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi
delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere
generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza
dell'azienda.
2° Livello
Impiegati: lavoratori che
svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia
operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive
generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o
ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è
richiesta una particolare competenza professionale.
3° Livello
Impiegati: lavoratori che
svolgono mansioni di concetto, o prevalentemente tali, che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata
esperienza.
Operai: lavoratori
specializzati provetti che, in condizioni di autonomia
operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori
che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione
teorica e/o tecnico-pratica.
Vi appartengono inoltre i
lavoratori che, in possesso delle caratteristiche
professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche
responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri
lavoratori.
4° Livello
Impiegati e operai:
lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche
preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di
natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative
operazioni complementari, che richiedono il possesso di
conoscenze specialistiche comunque acquisite.
5° Livello
Impiegati e operai:
lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e
capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che
richiedono preparazione e pratica di lavoro.
6° Livello S
Lavoratori in possesso di
adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di normale complessità.
6° Livello
Lavoratori che svolgono
attività che richiedono un normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze professionali.
7° Livello
Lavoratori che svolgono
semplici attività anche con macchine già attrezzate.
Assunzione - Periodo di
prova
Personale escluso dalla
quota di riserva
Sono escluse dall'obbligo
di riserva di cui all'art. 25, comma 2, L. n. 223/1991 le
assunzioni relative a personale inquadrato nei livelli A, B,
1, 2, 3.
Sono altresì esclusi i
lavoratori inquadrati nei livelli 4, 5, 6, 6 S, e 7 che
abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o
che siano in possesso di titolo di studio professionale
rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle
mansioni da svolgere.
Sono infine escluse le
assunzioni effettuate in occasione di cambi di gestione,
limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze
della gestione precedente.
Periodo di prova
Sono previsti i seguenti
periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento
contrattuale:
|
|
Livelli
Durata (*)
A e B
180
1
150
2
75
3
45
4 e 5
30
6 S
20
6 e 7
15
|
(*) Giorni di
effettivo lavoro.
Il lavoratore riassunto entro 2
anni, con la stessa qualifica, è dispensato dall'effettuazione di
un nuovo periodo di prova.
L'azienda che risolve il rapporto
durante o al termine del periodo di prova di un lavoratore assunto
fuori provincia è tenuta al rimborso delle spese del viaggio
(andata e ritorno).
Mutamento di mansioni
Salvo il caso di sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento
delle mansioni superiori pari a 3 mesi.
Retribuzione
Minimi di retribuzione
Ogni lavoratore ha diritto al
minimo di retribuzione mensile di seguito indicato, in relazione al
livello di inquadramento contrattuale.
A) Alberghi
|
Livelli
Importi mensili
1.9.94
1.9.95
1.7.96
1.10.96
1.3.97
1.1.98
Personale qualificato
A (*)
1.364.595
1.492.298
1.565.270
1.620.000
1.711.216
1.820.676
B (*)
1.212.973
1.326.486
1.391.351
1.440.000
1.521.081
1.618.378
1
1.076.514
1.177.257
1.234.824
1.278.000
1.349.959
1.436.311
2
924.891
1.011.446
1.060.905
1.098.000
1.159.824
1.234.014
3
833.892
911.932
956.554
990.000
1.045.743
1.112.635
4
748.000
818.000
858.000
888.000
938.000
998.000
5
657.027
718.514
753.649
780.000
823.919
876.622
6 S
606.486
663.243
695.676
720.000
760.541
809.189
6
586.270
641.135
672.486
696.000
735.189
782.216
7
505.405
552.702
579.730
600.000
633.784
674.324
Personale qualificato
minore di anni 18
4
710.600
777.100
815.100
843.600
891.100
948.100
5
624.176
682.588
715.966
741.000
782.723
832.791
6 S
576.162
630.081
660.892
684.000
722.514
768.730
6
556.957
609.078
638.862
661.200
698.430
743.105
7
480.135
525.067
550.743
570.000
602.095
640.608
Personale qualificato
minore di anni 16
4
673.200
736.200
772.200
799.200
844.200
898.200
5
591.324
646.662
678.284
702.000
741.527
788.959
6 S
545.838
596.919
626.108
648.000
684.486
728.270
6
527.643
577.022
605.238
626.400
661.670
703.995
7
454.865
497.432
521.757
540.000
570.405
606.892
|
(*) Ai quadri
spetta inoltre un'indennità di funzione nelle seguenti misure
mensili:
- livello A: L.
85.000 (L. 90.000 dal 1° gennaio 1997);
- livello B: L.
75.000 (L. 80.000 dal 1° gennaio 1997).
B) Alberghi minori
Per i dipendenti degli alberghi
due stelle (ex terza) e una stella (ex quarta), pensioni e locande i
minimi di retribuzione sono i seguenti:
|
Livelli
Importi mensili
1.9.94
1.9.95
1.7.96
1.10.96
1.3.97
1.1.98
Personale qualificato
A (*)
1.342.595
1.470.298
1.543.270
1.598.000
1.689.216
1.798.676
B (*)
1.192.973
1.306.486
1.371.351
1.420.000
1.501.081
1.598.378
1
1.056.514
1.157.257
1.214.824
1.258.000
1.329.959
1.416.311
2
907.891
994.446
1.043.905
1.081.000
1.142.824
1.217.014
3
818.892
896.932
941.554
975.000
1.030.743
1.097.635
4
735.000
805.000
845.000
875.000
925.000
985.000
5
645.027
706.514
741.649
768.000
811.919
864.622
6 S
595.486
652.243
684.676
709.000
749.541
798.189
6
575.270
630.135
661.486
685.000
724.189
771.216
7
495.405
542.702
569.730
590.000
623.784
664.324
Personale qualificato
minore di anni 18
4
699.600
766.100
804.100
832.600
880.100
937.100
5
614.176
672.588
705.966
731.000
772.723
822.791
6 S
567.162
621.081
651.892
675.000
713.514
759.730
6
547.957
600.078
629.862
652.200
689.430
734.105
7
472.135
517.067
542.743
562.000
594.095
632.608
Personale qualificato
minore di anni 16
4
662.200
725.200
761.200
788.200
833.200
887.200
5
581.324
636.662
668.284
692.000
731.527
778.959
6 S
536.838
587.919
617.108
639.000
675.486
719.270
6
518.643
568.022
596.238
617.400
652.670
694.995
7
446.865
489.432
513.757
532.000
562.405
598.892
|
(*) Ai quadri
spetta inoltre un'indennità di funzione nelle seguenti misure
mensili:
- livello A: L.
85.000 (L. 90.000 dal 1° gennaio 1997);
- livello B: L.
75.000 (L. 80.000 dal 1° gennaio 1997).
(**) Ai
lavoratori con qualifica di cuoco, cameriere e barista, inquadrati
nel 5° livello, si applicano in ogni caso i valori sub A).
Indennità di contingenza
Viene corrisposta ai lavoratori
nell'importo di seguito indicato in relazione al livello di
inquadramento contrattuale:
A) Alberghi
|
Livelli
Importi mensili
fino al 31.12.1994
dal 1.1.1995
Personale qualificato
A
1.030.809
1.050.809
B
1.020.915
1.040.915
1
1.019.209
1.039.209
2
1.009.306
1.029.306
3
1.002.850
1.022.850
4
996.420
1.016.420
5
991.444
1.011.444
6 S
988.096
1.008.096
6
987.843
1.007.843
7
983.857
1.003.857
Personale qualificato
minore di anni 18
4
918.170
938.170
5
913.501
933.501
6 S
910.217
930.217
6
909.986
929.986
7
905.858
925.858
Personale qualificato
minore di anni 16
4
916.906
936.906
5
912.297
932.297
6 S
909.142
929.142
6
908.916
928.916
7
904.926
924.926
Livelli
Importi mensili
fino al 31.12.1994
dal 1.1.1995
Personale qualificato
A
1.028.711
1.048.711
B
1.019.014
1.039.014
1
1.017.309
1.037.309
2
1.007.686
1.027.686
3
1.001.415
1.021.415
4
995.173
1.015.173
5
990.290
1.010.290
6 S
987.039
1.007.039
6
986.787
1.006.787
7
982.895
1.002.895
Personale qualificato
minore di anni 18
4
917.111
937.111
5
912.535
932.535
6 S
909.351
929.351
6
909.119
929.119
7
905.082
925.082
Personale qualificato
minore di anni 16
4
915.846
935.846
5
911.330
931.330
6 S
908.273
928.273
6
908.048
928.048
7
904.150
924.150
|
(*) Valori da
applicare agli alberghi due stelle (ex terza) e una stella (ex
quarta), pensioni e locande.
Elemento distinto della
retribuzione
A far data dal 1° gennaio 1995
l'importo di L. 20.000, erogato a titolo di elemento distinto della
retribuzione ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992, è conglobato
nell'indennità di contingenza.
Indennità di vacanza
contrattuale
In applicazione del Protocollo 23
luglio 1993, decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3
mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l. (30 giugno 1998), ovvero
dal momento della presentazione della piattaforma da parte delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori ove avvenga successivamente,
e fino alla stipula dell'accordo di rinnovo, a tutti i lavoratori
spetta un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30%
(50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) del tasso di inflazione
programmato, da applicare su minimi di retribuzione e indennità di
contingenza.
Quota giornaliera e oraria
La quota giornaliera si ottiene
dividendo la retribuzione mensile per 26.
La quota oraria utilizzando il
divisore 172:
- 192 per il personale con orario
di 45 ore settimanali;
- 190 per il personale con orario
di 44 ore settimanali;
- 172 per il personale con orario
di 40 ore settimanali.
Contratti di inserimento
In caso di assunzione di
lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel settore,
qualora a causa dell'età o del titolo di studio del lavoratore non
si possa stipulare un contratto di apprendistato o di formazione e
lavoro, si applica per un periodo di 12 mesi il trattamento
retributivo previsto per il livello inferiore a quello di
inquadramento.
Aumenti periodici di anzianità
Dal 1° maggio 1990 per ciascun
triennio di servizio prestato, fino ad un massimo di 6, ogni
lavoratore ha diritto ad un aumento nelle misure di seguito
indicate:
|
Livelli
Importi mensili
A
79.000
B
76.000
1
73.000
2
70.000
3
67.500
4
64.000
5
63.000
6 S
60.500
6
60.000
7
59.000
|
L'aumento decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio.
Ai fini della maturazione del
primo scatto è considerata utile:
a) per i lavoratori assunti
dall'1.6.1986, l'anzianità maturata successivamente al compimento
del 18° anno di età;
b) per i lavoratori in servizio
al 1.6.1986:
- se di età inferiore a 18 anni,
l'anzianità maturata successivamente al compimento del 18° anno;
- se di età compresa tra i 18 ed
i 21 anni, l'anzianità maturata dall'1.6.1986;
- se di età superiore a 21 anni,
l'anzianità maturata dal compimento del 21° anno.
L'importo relativo agli scatti
maturati viene ricalcolato in occasione della maturazione di ogni
nuovo scatto (tale criterio si applica anche in occasione di
passaggio di livello) senza liquidazione di arretrati.
Disciplina transitoria
Per i dipendenti dalle aziende
alberghiere che al 3 maggio 1990 hanno maturato il massimo di 6
scatti, l'importo complessivamente corrisposto a quel titolo - che
continua ad essere erogato - viene diviso per il nuovo valore dello
scatto risultante dalla tabella sopra riportata: il quoziente
ottenuto indica il numero (ed eventuale frazione) di scatti che si
considerano maturati.
Il corrispondente importo verrà
erogato (senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso)
dopo un triennio dalla maturazione del sesto scatto e, in ogni caso,
non prima del 30 giugno 1991.
Porti ed approdi turistici
E' prevista la definizione di una
disciplina specifica per il comparto porti ed approdi turistici.
Mensilità aggiuntive
Tredicesima mensilità
Va corrisposta in occasione della
ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della
retribuzione (calcolata su: minimo, indennità di contingenza,
scatti di anzianità, eventuale 3° elemento o quote aggiuntive
provinciali, eventuali trattamenti integrativi aziendali comunque
denominati), frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è
inferiore all'anno (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni
è considerata come mese intero).
Quattordicesima mensilità
Va corrisposta con la
retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità
della retribuzione (calcolata sugli stessi elementi previsti per la
tredicesima) in atto al 30 giugno, frazionabile per dodicesimi se il
servizio prestato è inferiore all'anno (la frazione di mese pari o
superiore a 15 giorni è considerata come mese intero).
Premio di produzione -
Elementi economici integrativi
In applicazione del Protocollo 23
luglio 1993, è prevista l'erogazione di elementi economici
integrativi che costituirà oggetto di contrattazione nazionale o
aziendale con le seguenti modalità:
- per le aziende che occupano
fino a 15 dipendenti, la contrattazione avverrà a livello nazionale
e avrà ad oggetto l'erogazione di un premio di produttività,
eventualmente differenziato per comparti e per aree territoriali,
correlato ai risultati mediamente conseguiti dalle piccole imprese
del settore;
- per le aziende che occupano più
di 15 dipendenti, la contrattazione avverrà a livello aziendale e
avrà ad oggetto erogazioni salariali correlate ai risultati
conseguiti con particolare riferimento al raggiungimento di
obiettivi di produttività e reddittività.
In ogni caso gli elementi
economici integrativi sono variabili e non predeterminabili e non
sono utili ai fini di alcun istituto contrattuale.
La durata degli accordi sarà
quadriennale.
Gli effetti economici, comunque,
non potranno avere decorrenza anteriore al luglio 1997 per le
aziende fino a 15 dipendenti e al gennaio 1996 per le aziende oltre
15 dipendenti.
La presente disciplina non si
applica alle aziende stagionali, per le quali continua ad applicarsi
quella prevista dal c.c.n.l. 30 maggio 1991.
Indennità varie
Vitto e alloggio
I lavoratori che usufruiscono
della somministrazione del vitto e della fornitura dell'alloggio
devono corrispondere all'azienda il relativo prezzo determinato nei
seguenti importi: un pranzo L. 500, una prima colazione L. 125, un
pernottamento L. 625, corrispondenti a L. 1.250 giornaliere e L.
33.750 mensili per il vitto intero e a L. 18.750 mensili per
l'alloggio.
A decorrere dal 1° luglio 1996
il corrispettivo per il vitto e l'alloggio è così determinato: un
pranzo L. 650, una prima colazione L. 150, un pernottamento L. 800,
corrispondenti a L. 1.600 giornaliere e L. 43.500 mensili per il
vitto intero e a L. 24.000 mensili per l'alloggio.
A decorrere dalla stessa data i
valori provincialmente in atto eventualmente superiori a quelli di
cui sopra devono essere adeguati nella misura massima di: L. 150 per
un pranzo, L. 25 per una prima colazione, L. 125 per un
pernottamento.
Premio di anzianità
I lavoratori in servizio al 31
maggio 1986 hanno diritto ad un premio di anzianità commisurato a:
- 1 mensilità di retribuzione,
dopo 10 anni di servizio;
- 1 mensilità e 1/2 di
retribuzione, dopo 15 anni;
- 2 mensilità di retribuzione,
dopo 20 anni;
- 3 mensilità di retribuzione,
dopo 30 anni.
La retribuzione sulla quale deve
essere calcolato il premio è quella composta da: minimo, indennità
di contingenza, scatti di anzianità, eventuale 3° elemento o quote
aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi comunque
denominati.
L'anzianità utile decorre dal 1°
gennaio 1950 per gli impiegati e dal 18 dicembre 1949 per gli
intermedi e i salariati.
In caso di risoluzione del
rapporto dopo il 10° anno di anzianità, il lavoratore ha diritto
ai ratei ulteriori maturati rapportati ad anno.
La disciplina suesposta non si
applica ai lavoratori dei porti ed approdi turistici.
Corresponsione
La retribuzione mensile deve
essere corrisposta entro il sesto giorno (*) del mese successivo a
quello di competenza.
----------
(*) Il termine può
essere fissato al sedicesimo giorno in presenza di ragioni tecniche
derivanti dalla centralizzazione dei servizi amministrativi; in
questo caso entro il termine ordinario deve essere corrisposto un
acconto pari al 90% della presumibile retribuzione.
Durata della prestazione
Orario di lavoro
La durata dell'orario normale è
di 40 ore settimanali, distribuite in 5 giornate e mezza.
In relazione a particolari
esigenze produttive e previe intese aziendali, è prevista la
possibilità di realizzare una diversa distribuzione dell'orario di
lavoro, con superamento dell'orario contrattuale di 40 ore per
gruppi di settimane fino a 6 consecutive e attribuzione di
corrispondenti riposi compensativi da usufruire nell'arco delle 15
settimane successive. In ogni caso l'orario giornaliero non può
superare le 8 ore.
Permessi annui per riduzione
d'orario ed ex festività
Ai lavoratori sono attribuite 104
ore all'anno di permessi retribuiti (comprensive di 32 ore relative
alle festività religiose abolite dal combinato disposto della L. n.
54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985).
Detti permessi maturano in
ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato (sono
esclusi dal computo i periodi di assenza del lavoratore senza
diritto a retribuzione).
La fruizione dei permessi deve
avvenire individualmente, in modo da non ostacolare la normale
attività produttiva ed in ogni caso in periodi di minore attività,
mediante la concessione di mezze giornate o giornate intere di
riposo.
In presenza di particolari
esigenze produttive aziendali, da programmare e comunicare
tempestivamente ai lavoratori, possono essere attuate modalità di
godimento diverse da quelle di cui sopra, limitatamente a 32 ore
annuali (comunque i permessi non potranno essere inferiori ad 1 ora,
nè essere utilizzati per frazioni di ora).
I permessi non fruiti entro
l'anno di maturazione danno luogo al pagamento di una corrispondente
indennità sostitutiva, determinata sulla base della retribuzione
del mese di dicembre, oppure possono essere utilizzati entro il 30
giugno dell'anno successivo.
Lavoro straordinario, notturno
e festivo
Ai soli fini contrattuali è
considerato straordinario il lavoro prestato oltre i limiti
dell'orario contrattuale.
E' previsto un limite massimo al
lavoro straordinario di 2 ore giornaliere e 260 annue.
Si considera notturno il lavoro
eseguito dalle ore 24 alle 6.
Per le prestazioni di lavoro
straordinario, notturno e festivo sono stabilite le seguenti
maggiorazioni percentuali, calcolate sulla quota oraria della
retribuzione:
|
Tipologia
%
straordinario:
- diurno
30
- notturno
60
notturno
25 (*)
(*) 12% per il
personale degli alberghi con qualifica notturna.
festivo
20
|
Riposo settimanale
Ai lavoratori che usufruiscono a
norma di legge del riposo settimanale in giornata diversa dalla
domenica spetta un'indennità in cifra fissa commisurata al 10%
della quota oraria del minimo di retribuzione e dell'indennità di
contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente
prestato di domenica.
Festività
In aggiunta alle festività
previste dalla legge è considerato festivo il giorno della
ricorrenza del S. Patrono del luogo dove ha sede l'impresa.
Ex festività
I permessi in sostituzione delle
festività abolite per effetto del combinato disposto della L. n.
54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985, sono assorbiti nella riduzione di
orario annua.
Per le prestazioni effettuate
nelle giornate, dichiarate non più festive, del 2 giugno e del 4
novembre, spettano al lavoratore, oltre alla normale retribuzione
mensile, corrispondenti quote di retribuzione oraria (senza
maggiorazioni) o, in alternativa, altrettante giornate di riposo
compensativo.
Al lavoratore assente in tali
giornate per riposo settimanale deve essere corrisposta una quota
giornaliera di retribuzione (senza maggiorazioni).
Ferie
Ai lavoratori spetta un periodo
di ferie di 26 giorni lavorativi (6 giorni di ferie per ogni
settimana di calendario) di norma non frazionabile.
In caso di inizio o cessazione
del rapporto nel corso dell'anno spettano al lavoratore tanti
dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo
servizio prestato (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni
viene considerata come mese intero).
Le festività cadenti nel corso
del periodo feriale danno luogo ad un corrispondente prolungamento
dello stesso.
La malattia sopravvenuta durante
le ferie ne interrompe il decorso, purchè riconosciuta dalle
strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
Cause di sospensione del
rapporto
Malattia
Periodo di conservazione del
posto
In caso di malattia i lavoratori
non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un
periodo di 180 giorni nell'anno solare (dal 1° gennaio al 31
dicembre), raggiungibile anche cumulando più periodi di assenza.
Superato il periodo di
conservazione del posto il lavoratore ha diritto (a richiesta da
inoltrare prima della scadenza del periodo di comporto, a mezzo
raccomandata r.r.) ad un periodo di aspettativa non retribuito fino
a 120 giorni.
La concessione del periodo di
aspettativa è esclusa in caso di malattia cronica o psichica.
Il periodo di aspettativa è
considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio solamente in
caso di prosecuzione del rapporto.
Per i lavoratori con contratto a
tempo determinato o stagionale la conservazione del posto è
comunque limitata dalla scadenza del termine.
Conservazione del posto in caso
di malattia tubercolare
I lavoratori ricoverati hanno
diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data della
sospensione del lavoro. Nel caso di dimissione dalla casa di cura
per guarigione entro 14 mesi dalla predetta data, il diritto alla
conservazione del posto permane per i 4 mesi successivi.
Per le aziende con oltre 15
dipendenti l'obbligo di conservazione del posto permane per i 6 mesi
successivi alla dimissione dal luogo di cura per avvenuta
stabilizzazione.
Il diritto alla conservazione del
posto cessa ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al
posto occupato prima della malattia.
Ai fini dell'anzianità di
servizio è riconosciuto un periodo massimo di 180 giorni.
Trattamento economico
Per le malattie di durata fino a
3 giorni il datore di lavoro deve corrispondere il 100% della
normale retribuzione per il 2° ed il 3° giorno di assenza.
Per le malattie di durata
superiore il datore di lavoro deve corrispondere, oltre al 100%
della normale retribuzione per i primi 3 giorni di assenza,
un'integrazione dell'indennità giornaliera anticipata per conto
dell'INPS fino a raggiungere complessivamente:
- il 75% della normale
retribuzione dal 4° al 20° giorno;
- il 100% della normale
retribuzione dal 21° al 180° giorno di assenza.
Infortunio sul lavoro
Periodo di conservazione del
posto
La durata massima del periodo di
conservazione del posto, raggiungibile anche cumulando più periodi
di assenza, è di 180 giorni nell'anno solare (dal 1° gennaio al 31
dicembre).
Superato il periodo di
conservazione del posto il lavoratore ha diritto (a richiesta da
inoltrare prima della scadenza del periodo di comporto, a mezzo
raccomandata r.r.) ad un periodo di aspettativa non retribuito fino
a 120 giorni.
La concessione del periodo di
aspettativa è esclusa in caso di malattia cronica o psichica.
Il periodo di aspettativa è
considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio solamente in
caso di prosecuzione del rapporto.
Il predetto periodo di
conservazione del posto non si applica ai lavoratori in prova.
Per i lavoratori con contratto a
tempo determinato o stagionale la conservazione del posto è
comunque limitata dalla scadenza del termine.
Trattamento economico
In caso di infortunio, il datore
di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti
all'obbligo assicurativo l'intera retribuzione per la giornata in
cui è avvenuto l'infortunio ed un'indennità pari al 60% della
normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi
(periodo di carenza).
Impiegati non soggetti
all'assicurazione obbligatoria
Al personale impiegatizio non
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro deve essere garantito un trattamento analogo a quello
risultante dall'assicurazione predetta, con i seguenti massimali:
- in caso di invalidità
permanente, L. 15 milioni;
- in caso di morte, L. 10
milioni.
Gravidanza e puerperio
Durante il periodo di gravidanza
e puerperio alla lavoratrice spetta il trattamento economico
stabilito dalla L. 30 dicembre 1971, n. 1204, che il datore di
lavoro deve anticipare per conto dell'INPS.
Per le festività nazionali ed
infrasettimanali cadenti nel periodo di assenza obbligatoria, la
lavoratrice ha diritto ad un'integrazione del trattamento anticipato
per conto dell'INPS fino a raggiungere l'intera retribuzione
giornaliera di fatto.
Rimane altresì a carico del
datore di lavoro l'integrazione fino a concorrenza del 100% della
tredicesima mensilità limitatamente al rateo relativo al periodo di
assenza obbligatoria. Nessun obbligo di integrazione incombe al
datore di lavoro per quanto riguarda la quattordicesima mensilità.
Congedo matrimoniale
In occasione del matrimonio al
lavoratore non in prova è concesso un congedo retribuito della
durata di 15 giorni di calendario.
A richiesta del lavoratore
possono essere concessi ulteriori 5 giorni non retribuiti.
Servizio militare
Il periodo trascorso in servizio
di leva è considerato utile agli effetti dell'indennità di
anzianità (fino al 31 maggio 1982) e del preavviso.
A decorrere dal 1° giugno 1982,
per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, tale periodo è
utile ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione.
Il periodo di richiamo alle armi
è considerato utile agli effetti dell'indennità di anzianità
(fino al 31 maggio 1982), degli scatti di anzianità e del
preavviso.
Diritto allo studio
Nelle aziende con almeno 50
dipendenti i lavoratori non in prova che frequentano corsi di studio
presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, possono
usufruire di permessi retribuiti, a carico del monte ore costituito
presso ogni azienda, in misura pari a 5 ore annue per dipendente,
per un massimo di 150 ore "pro capite" per triennio,
utilizzabili anche in un solo anno, purchè le ore di frequenza
siano in rapporto di almeno 2:1 con quelle richieste come permesso.
Le assenze contemporanee per la
partecipazione ai corsi non possono superare il 2% della forza
occupata.
Permessi
In caso di disgrazia a familiari
legati da stretto vincolo di parentela o affinità e in caso di
gravi calamità, il lavoratore ha diritto ad un congedo retribuito
rapportato alle effettive necessità, fino a un massimo di 5 giorni
di calendario (elevabili a 8 in relazione alla distanza del luogo da
raggiungere).
In casi particolari il lavoratore
può usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di
assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di 1 ora
al giorno.
Risoluzione del rapporto
Preavviso
La volontà di procedere alla
risoluzione del rapporto deve essere comunicata per iscritto
all'altra parte (a mezzo raccomandata r.r. in caso di
licenziamento).
Il licenziamento seguito entro un
mese da nuova assunzione presso la stessa azienda si presume
simulato (salvo prova contraria) ed è improduttivo di effetti.
Sono previsti i seguenti periodi
di preavviso:
|
Livelli
Anni di servizio
fino al 5°
dal 6° al 10°
oltre il 10°
A e B
4 mesi 5 mesi
6 mesi
1
2 mesi 3 mesi
4 mesi
2 e 3
1 mese
45 giorni
2 mesi
4 e 5
20 giorni
30 giorni
45 giorni
6S, 6 e 7
15 giorni
20 giorni
20 giorni
|
Il periodo di preavviso per i
lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle aziende alberghiere
di stagione è stabilito in 15 giorni.
Trattamento di fine rapporto
La quota da accantonare
annualmente si determina dividendo per 13,5 la retribuzione
considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297.
Il trattamento di fine rapporto
deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
Assistenza integrativa
Contributo di assistenza
contrattuale
Per il funzionamento della
Commissione nazionale vertenze collettive e delle Commissioni
provinciali di conciliazione è previsto un contributo dello 0,40%
(di cui lo 0,10% a carico dei lavoratori) di paga base e
contingenza.
Il contributo a carico dei
lavoratori, a partire dal 1° settembre 1995, sarà pari allo 0,20%.
Contrattazione integrativa
La contrattazione integrativa
territoriale/aziendale è ammessa sulle materie e nei limiti
indicati dal c.c.n.l.
Disciplina speciale per talune figure
Lavoratori a tempo determinato
Oltre che nei casi previsti dalla
legge possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo
determinato anche nelle seguenti ipotesi:
a) intensificazioni temporanee
dell'attività derivanti da situazioni straordinarie e non
prevedibili;
b) sostituzione di lavoratori
assenti per ferie o per aspettative diverse da quelle già previste
dalla legge;
c) esecuzione di servizi definiti
e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il
normale organico;
d) esigenze di completamento
dell'orario nel caso di trasformazione dei contratti da tempo pieno
a tempo parziale prevista dal c.c.n.l.
Nelle ipotesi previste sub a) e
c) la durata del contratto non può essere superiore a 6 mesi. Nelle
stesse ipotesi il numero di lavoratori che possono essere assunti a
tempo determinato è così individuato, in relazione al numero dei
dipendenti a tempo indeterminato:
a) 3 lavoratori per unità
produttive fino a 3 dipendenti;
b) 4 lavoratori per unità
produttive da 4 a 9 dipendenti;
c) 5 lavoratori per unità
produttive da 10 a 50 dipendenti;
d) 10% per unità produttive
oltre 50 dipendenti.
La base di computo della
percentuale sub d) è costituita dal numero degli occupati a tempo
indeterminato all'atto dell'assunzione dei lavoratori a tempo
determinato. Le frazioni di unità risultanti si computano per
intero.
Le aziende a conduzione familiare
che non abbiano dipendenti a tempo indeterminato possono comunque
assumere sino a tre dipendenti a tempo determinato.
Aziende alberghiere di stagione
Si considerano di stagione le
aziende che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno.
I dipendenti possono essere assunti a termine fisso per la stagione
oppure a tempo indeterminato ed hanno diritto ad un trattamento
corrispondente a quello previsto per i lavoratori stabili - in
quanto compatibile con la natura del contratto - salvo per quanto
concerne:
- la distribuzione dell'orario
settimanale di lavoro, fissata in 6 giornate;
- il periodo di prova, che ha la
durata di 10 giorni lavorativi (sono esclusi dal periodo di prova i
lavoratori che hanno già prestato servizio presso la stessa azienda
con la stessa qualifica);
- il congedo matrimoniale, che
non trova applicazione;
- la durata massima dei permessi
retribuiti per gravi motivi personali, che è limitata a 6 giorni;
- il periodo di preavviso per i
lavoratori assunti a tempo indeterminato, che è stabilito in 15
giorni.
I contratti integrativi
territoriali determinano le percentuali di maggiorazione della
retribuzione spettanti ai lavoratori stagionali, in funzione della
durata della stagione stabilita a livello territoriale.
Il personale delle aziende di
stagione ha diritto al biglietto di andata dal punto di ingaggio (o
dalla stazione di confine se proveniente dall'estero). Spetta il
rimborso del biglietto di ritorno nel caso di licenziamento durante
o al termine del periodo di prova nonchè, nel caso di assunzione a
tempo determinato, nell'ipotesi di licenziamento prima dello scadere
del termine senza giustificato motivo, o per colpa e fatto
dell'imprenditore.
Personale extra
E' consentita l'assunzione di
lavoratori extra nei seguenti casi:
- banquetting;
- esigenze alle quali non sia
possibile sopperire con il normale organico (a titolo
esemplificativo: meeting, convegni, fiere, congressi,
manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi).
La determinazione della
retribuzione spettante al personale assunto in tali ipotesi è
demandata alla contrattazione integrativa territoriale.
In mancanza, il compenso orario
rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è così determinato:
|
Livelli
Importi
in lire
1.10.94
1.9.95
1.7.96
1.10.96
1.3.97
1.1.98
4
15.000 16.000 16.314 16.597
17.036 17.570
5
14.200 15.250 15.549 15.819
16.238 16.746
6 S
13.750 14.600 14.887 15.144
15.546 16.033
6
13.500 14.400 14.683 14.937
15.333 15.813
7
12.800 13.500 13.765 14.003
14.374 14.825
|
Gli importi indicati sono
comprensivi degli effetti derivanti da tutti gli istituti
contrattuali, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima
mensilità e del t.f.r.
Lavoratori a tempo parziale
L'instaurazione del rapporto deve
risultare da atto scritto, con indicazione:
- del periodo di prova;
- del trattamento economico e
normativo, secondo criteri di proporzionalità all'entità della
prestazione;
- della durata della prestazione
da fissare, di norma, entro le seguenti fasce:
a) nel caso di orario settimanale
ridotto: da 18 a 26 ore;
b) nel caso di orario mensile
ridotto: da 64 a 124 ore;
c) nel caso di orario annuale
ridotto: da 600 a 1352 ore.
Limiti massimi più elevati
possono essere stabiliti da accordi territoriali.
Lavoro supplementare
In presenza di specifiche
esigenze organizzative, è consentito il ricorso al lavoro
supplementare sino ad un limite massimo di 90 ore annue, salvo
comprovati impedimenti.
Tale limite può essere elevato
con accordo aziendale o territoriale.
Il computo dei riflessi sugli
istituti contrattuali delle prestazioni di lavoro supplementare può
avvenire in forma di integrazione diretta, maggiorando del 24,99% la
relativa retribuzione.
L'importo relativo al trattamento
di fine rapporto, calcolato nella misura dell'8,64% del compenso per
lavoro supplementare, viene invece accantonato a norma della L. n.
297/1982.
Apprendisti
Qualificazione professionale
L'apprendistato è consentito
ogni qualvolta i giovani debbano acquisire la capacità tecnica per
diventare lavoratori qualificati, quali, ad esempio, segretario
portiere, chef de rang, barman, seconda governante, operaio
specializzato, centralinista; addetto: all'amministrazione del
personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla
segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni
d'ordine; cassiere, giardiniere, caffettiere, dispensiere,
cantiniere, operaio qualificato.
Durata
La durata dell'apprendistato è
di tre anni, elevata a quattro anni per il conseguimento della
qualifica di cuoco capo partita.
Il periodo d'apprendistato può
essere frazionato in più stagioni purchè si svolga
complessivamente nell'arco di 48 mesi di calendario.
La durata dell'apprendistato per
i rapporti instaurati prima del 30 settembre 1994 resta disciplinata
dalla precedente normativa contrattuale.
Retribuzione (*)
La retribuzione degli apprendisti
è determinata applicando le percentuali sottoindicate alla normale
retribuzione del livello per il quale è prevista la fase di
apprendimento.
|
Periodi
Percentuali
1° anno
75%
2° anno
80%
3° anno
85%
4° anno
90%
|
(*) Restano salve
le condizioni di miglior favore in atto per gli apprendisti assunti
prima del 30 settembre 1994.
Limiti numerici
In ogni azienda può essere
assunto un apprendista ogni 2 lavoratori qualificati (le frazioni
risultanti dall'applicazione della percentuale indicata vengono
arrotondate all'unità superiore).
L'imprenditore che non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne
abbia meno di due, può comunque assumere 2 apprendisti.
Qualora, alla scadenza del
periodo di apprendistato, l'apprendista non venga confermato in
servizio, il datore di lavoro non potrà assumere, nell'anno
successivo, un altro apprendista in sua sostituzione.
Periodo di prova
La durata del periodo di prova è
fissata in 25 giorni di effettivo lavoro.
Insegnamento complementare
L'apprendista ha diritto a 96 ore
annue (ripartite in 3 ore settimanali) di permessi retribuiti per la
frequenza agli appositi corsi.
Trattamento normativo
Durante il periodo di
apprendistato il lavoratore ha diritto al trattamento normativo
previsto con riferimento alla qualifica per la quale il tirocinio
viene svolto.
Preavviso
La durata del periodo di
preavviso è di 10 giorni.
Lavoratori in formazione e
lavoro
Contratti di formazione e lavoro
Possono essere assunti lavoratori
con contratto di formazione e lavoro per il conseguimento di
professionalità:
a) elevate, per l'acquisizione di
qualifiche inserite nei livelli dal 3 al B;
b) intermedie, per l'acquisizione
di qualifiche inserite nei livelli 4, 5 e 6S.
E' inoltre prevista la possibilità
di stipulare contratti di formazione e lavoro per il conseguimento
di professionalità per le quali non si richiede una specifica
formazione (con esclusione di quelle inserite nel livello 7).
Per le ipotesi indicate, il
livello di inquadramento iniziale e finale, le ore di formazione e
la durata del rapporto risultano dal seguente prospetto:
|
Livello
Ore di
Durata
iniziale
finale
formazione
1
B 130 24 mesi
2
1 130
24 mesi
3
2 130 24 mesi
4
3 130 24 mesi
5
4 80 24 mesi
6 S
5 80 24 mesi
6
6 S 80 24 mesi
6
6 S 20 12 mesi
7
6 20 12 mesi
|
Il termine finale del rapporto può
essere prorogato in presenza di una causa di sospensione legale per
la quale venga riconosciuto dall'INPS il diritto alla proroga dei
benefici contributivi.
Il periodo di prova è di 60
giorni per i lavoratori assunti con inquadramento iniziale superiore
al 4° livello e di 30 giorni negli altri casi.
In caso di malattia il lavoratore
non in prova ha diritto alla conservazione del posto prevista dalle
norme comuni (180 giorni nell'arco temporale compreso tra il 1°
gennaio ed il 31 dicembre) nei limiti di durata del contratto di
formazione e lavoro.
Il lavoratore ha altresì diritto
all'integrazione del trattamento economico di malattia a carico del
datore di lavoro, per un periodo di 90 giorni.
Analogamente trovano applicazione
le norme comuni per i casi di infortunio.
|
|