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Statuto dei Lavoratori - Tabella pagheContratto del turismo

 nuovo CCNL  2006/2009  in pdf

RINNOVO DEL CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

Il 2 luglio si è conclusa la fase negoziale per il rinnovo de! CCNL scaduto il 31 dicembre

2002.

 Il nuovo CCNL ha validità fino al 31 dicembre 2006.

La trattativa, che è durata ben diciotto mesi, ha interessato sia la parte economica e normativa del contratto che i temi dei diritti sindacali e del mercato del lavoro. Questo contratto è importante anzitutto perché contiene il riconoscimento da parte delle imprese e dei lavoratori del settore (oltre un milione e mezzo) che la flessibilità, anche quella relativa ai rapporti di lavoro, è un dato strutturale irrinunciabile per la competitività del sistema-paese.

Parte economica

Art-121-UNA TANTUM

A tutto il personale in forza alla data di stipula de! presente Accordo, compresi i giovani assunti con CFL o con contratto di inserimento e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo "una tantum".

Tale importo, pari a euro 400 lordi medi (IV livello) riparametrati per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all'ari 27, Seconda Parte, CCNL 20 settembre 1999, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli arti. 106 e 107 della Seconda Parte del presente contratto. Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.

L'importo "una tantum" spettante verrà erogato in due tranche, la prima di euro 250,00 con il foglio paga di luglio 2004, la seconda di euro 150,00 con il foglio paga di gennaio 2005.In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma sesto l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al 

terzo comma.

L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale ne del trattamento di fine rapporto.

Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia. Con la corresponsione di tale importo si intende assolto ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.

Tabella Una Tantum

                    Livelli                   Una tantum

 

Lug - 04

Gen - 05

TOTALE

 

Quadri

434,03

260,42

694,45

 

                       I

   

390,97

234,58

625,46

 

Il

338,19

202,92

541,11

 

III

286,06

173,44

462,50

 

IV

250,00

150,00

400,00

 

V

225,87

135,52

361,38

 

VI

202,78

121,67

324,45

 

VII

173,61

104,17

277,78

 

Art. 120 — Aumenti retributivi mensili
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
   biennio 2003/2004       biennio 2005/2006

Livelli

dal 1/07/04

dal 1/12/04

dal 1/07/05

dal 1/09/06

 

QUADRI

60,76

64,24

39,93

52,08

 

I

54,74

57,86

35,97

46,92

 

II

47,35

50,05

31,11

40,58

 

III

40,47

42,78

26,59

34,69

 

IV

35,00

37,00

23,00

30,00

 

V

31,62

33,43

20,78

27,10

 

VI

28,39

30,01

18,66

24,33

 

VII

24,31

25,69

15,97

20,83

 

operatori di vendita

 

 

 

 

 

 

I categoria

33,04

34,93

21,71

28,32

 

Il categoria

25,46

26,91

16,73

21,82

 


ISTITUTI CONTRATTUALI DI CATEGORIA

Art. 13 - Investimenti formativi - QUADRIFOR

Alfine di valorizzare l’apporto dei Quadri e il loro sviluppo professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi produttivi e gestionali, le parti convengono sull’op­portunità di favorire la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l’at­tivazione di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al dialogo sociale.

Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le conoscenze relative all’impresa.

Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti nel titolo VI-B, Prima Parte, del presente contratto e favorendo la parità di sviluppo professionale del per­sonale femminile nell’impresa. A tal fine le parti individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario, l’ente cui le imprese faranno riferimento per offrire ai Quadri opportuni­tà di formazione nell’ambito delle finalità di cui al primo comma.

A decorrere dal 10 gennaio 2004 il contributo annuo a favore di QUADRIFOR è pari a EURO 65,00 (sessantacinque/00), di cui EURO 45,00 (quarantacinque/00) a carico azienda e EURO 20,00 (venti/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

A decorrere dal 10 gennaio 2005 il contributo annuo a favore di QUADRIFOR è pari a EURO 75,00 (settantacinque/00), di cui EURO 50,00 (cinquanta/00) a carico azienda e EURO 25,00 (venticinque/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. 

APPRENDISTATO

Premessa

Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997 n.196 in materia di promozione dell’occupazione, ed in particolare in adempimento all’art. 16 che disciplina l’apprendistato e il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ricono­scono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e dì informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esi­genze della clientela.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazio­ne, il contratto di apprendistato e’ definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta forma­zione. 

In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato venga attuata anche con riferi­mento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate per l’apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell’istituto dell’apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

Le Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.

Norma transitoria

Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al ceni 20 settembre 1999 ed all'accordo di rinnovo 2 luglio 2001.

Art. 18 - Apprendistato sfera di applicazione

L'apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.

Sono esclusi, inoltre, le seguenti ipotesi:

a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e    "protocollista");

b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo per   sonale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia,    legalmente riconosciuta;

Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio posi - obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

Art. 19 - Proporzione numerica

Considerato che la legge 19/7/97 n.196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.  In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'ari. 21 della legge 56/87 e successive modifiche, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Art. 20 - Limiti di età

 Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del Decreto  Legislativo. 10 settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è  il  diciottesimo  anno  compiuto.

Art. 21 - Assunzione

Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.

Art. 21 bis - percentuale di conferma

Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Art. 21 ter - Procedure di applicabilità

I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale, prevista dall'ari. 16, Prima parte, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle  specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente articolo 21 bis.

Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all'apposita Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.

La commissione paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

Ove la commissione paritetica in seno all'Ente Bilaterale nazionale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento- della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.

In occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende  provvederanno a  trasmettere il  parere  di  conformità  della  commissione  paritetica  in  seno  all'Ente  Bilaterale  Nazionale  o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione dì cui al precedente articolo 21 bis, seconda parte.

Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

CHIARIMENTO A VERBALE

La commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si intenderanno accolte.

 RINNOVO CONTRATTUALE: DIRIGENTI DEL TERZIARIO

In data 27 maggio 2004 Confcommercio e Manageritalia, hanno siglato un accordo di rinnovo del CCNL 22 dicembre 1999, per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, scaduto il 31 dicembre 2002.

Decorrenza e durata

II   presente   accordo   di   rinnovo   ha   decorrenza      gennaio   2003   e   ha   validità   fino   al   31 dicembre 2006 sia per la parte economica che pere quella normativa.

Minimo contrattuale e aumenti retributivi

L'accordo di rinnovo ha previsto un aumento del minimo contrattuale che, a decorrere dal 1° luglio 2004, risulta pari a 3.000,00 euro.

Sono stati stabiliti inoltre trE aumenti retributivi secondo le seguenti decorrenze:

* 210,00 euro dal 1° luglio 2004;

* 125,00 euro dal 1 ° gennaio 2005;

* 120,00 euro dal 1° gennaio 2006.

Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 28 maggio 2004 - 31 dicembre 2004 competono esclusivamente gli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2005 e 1° gennaio 2006, mentre ai dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 sarà dovuto il solo aumento riferito all'anno 2006.

Sia il minimo contrattuale che gli aumenti retributivi potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme corrisposte dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.

Una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003, ai dirigenti nominati in precedenza al 1° gennaio 2003 ed in forza al 27 maggio 2004, deve essere corrisposta una somma a titolo di una tantum, pari a 2.000,00 euro, da assoggettare a tassazione separata come previsto dalla Risoluzione n. 43 del 16 marzo 2004 dell'Agenzia delle Entrate.

L'importo "una tantum" potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, solo se successive al 31 dicembre 2002, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito all'atto della concessione.

Previdenza integrativa individuale

Per quanto riguarda la previdenza integrativa individuale, a decorrere dal 1° luglio 2004: a   il  contributo  a  carico  del  datore  di  lavoro  è  pari  a  4.803,05  euro  annui; - mentre la contribuzione a carico del dirigente è pari a 464,81 euro in ragione d'anno.

 Fondo "Mario Besusso"

 In riferimento alla retribuzione convenzionale, pari a 59.224,54 euro annui, sono state  modificate le aliquote per la contribuzione integrativa a carico ditta per quanto riguarda  la previdenza integrativa.

 Le nuove aliquote integrative a carico dell'azienda risultano essere le seguenti:

- a decorrere dal 1° gennaio 2003: 1,48 per cento;

- a decorrere dal 1° gennaio 2004: 1,50 per cento;

- a decorrere dal 1° gennaio 2005: 1,52 per cento;

- a decorrere dal 1° gennaio 2006: 1,54 per cento.

 Con eventuali accordi individuali stipulati, tra dirigenti e datori di lavoro, a decorrere dal 1°  giorno del mese successivo la data di stipula dell'accordo, si potrà stabilire di destinare  alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed  ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Mario  Negri.

 Dirigenti di prima nomina

 Le parti hanno concordato di definire "di prima nomina":

 - i dirigenti con un'età anagrafica fino a 39 anni compiuti e

- i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica nella stessa azienda pari o     superiore a 5 anni, vengano nominati dirigenti entro il compimento del 48° anno di età.

 La permanenza nella categoria "dirigenti di prima nomina" ha durata triennale, rinnovabile di ulteriori tre anni nel caso di dirigenti residenti o domiciliati e con sede di lavoro nel  sud d'Italia.

 Per gli-appartenenti a questa categoria l'accordo ha riconosciuto uno sgravio in relazio ne alla contribuzione ordinaria per la previdenza integrativa, infatti per quanto concerne  quindi il Fondo Negri, il contributo ordinario, per l'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale.

 La qualifica di "dirigente di prima nomina", stante il carattere sperimentale della disposizione, ha rilevanza solamente per i dirigenti assunti o nominati con contratto a tempo  indeterminato dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2006.

Ferie

In adeguamento a quanto previsto dal D. Lgs n. 66/2003 in materia di ferie, l'accordo ha stabilito l'irrinunciabilità delle stesse e che queste, fatto salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane, dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.

Scatti di anzianità

L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2004, con riferimento ai dirigenti assunti o nominati dopo tale data.

Per i dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, l'accordo ha previsto:

-   il   "congelamento"   di  quanto  già  maturato  a  tale  titolo  e

- l'erogazione di un ulteriore incremento, nel corso del biennio 1° luglio 2004 - 30 giugno    2006, di un importo pari a 258,22 euro mensili (pari a due scatti di anzianità). Tale importo non è assorbibile da alcuna voce retributiva e deve essere corrisposto secondo le seguenti decorrenze:

- 129,11 euro, al momento di quella che sarebbe maturato lo scatto di anzianità;

A- ulteriori 129,11 euro, alla scadenza del sesto mese da tale data.

Ai dirigenti che, nel biennio 1° luglio 2004 - 30 giugno 2006 avrebbero maturato I'11° scatto di anzianità, deve essere erogato unicamente l'importo corrispondente ad uno scatto, pari quindi a 129,11 euro.

 

TABELLE   PAGA  

DIPENDENTI AZIENDE DEL TERZIARIO DALL’1-7-2004

Gli importi giornalieri si ottengono dividendo il mese per 26.                                          

per valutare l'esatto importo togliere dai totali lordi 20-25% di imposte

Qualifica

Paga base   Euro

Contingenza   Euro

EI. autonomo   Euro

 

DIRIGENTI (1)

8.847,60+210
3.679,76+210
3.563,56±210
3.460,26±210
3.253,69+210
3.000,00+ —

 

 

 

QUADRI (3)

1183,09

540,37

7,75

 

1° LIVELLO

1065,74

537,52

7,75

 

2° LIVELLO

921,86

53254

7,75

 

3° LIVELLO

787,94

527,90

7,75

 

4° LIVELLO

681,46

524,22

7,75

 

5° LIVELLO

615,67

521,94

7,75

 

6° LIVELLO

552,75

519,76

7,75

 

7° LIVELLO

478,40

51751

7,75

 

App. 2° LIVELLO 1° periodo

645,30

424,47

7,75

 

App. 2° LIVELLO 2° periodo

783,58

428,67

7,75

 

App. 3° LIVELLO 1° periodo

551,56

420,77

7,75

 

App. 3° LIVELLO 2° periodo

669,75

424,93

7,75

 

App. 4° LIVELLO 1° periodo

477,02

417,83

7,75

 

App. 4° LIVELLO 2° periodo

579,24

421,97

7,75

 

App. 5° LIVELLO 1° periodo

430,97

416,31

7,75

 

App. 5° LIVELLO 2° periodo

523,32

420,13

7,75

 

App. 6° LIVELLO 1° periodo

386,93

414,28

7,75

 

App. 6° LIVELLO 2° periodo

469,84

418,38

7,75

 

VIAGGIATORI 1a CAT.

643,27

530,04

 

 

VIAGGIATORI 2a CAT.                              545,93                         526,11


        (1) Dirigenti assunti prima del   luglio 1997      Euro    3847,60+210

            Dirigenti assunti o nominati dal 1/7/97 aI 31/12/97            Euro            3679,76+210
            Dirigenti assunti o nominati daI 1/1/98  Euro            3563,56+210
            Dirigenti assunti o nominati daI 1/1/2000            Euro            3460,26±210
            Dirigenti assunti o nominati daI 1/1/2002            Euro            3253,68+210
            Dirigenti assunti o nominati daI 1/7/2004            Euro            3000,00±

  (3)            Indennità speciale per i quadri è di Euro 180,76 mensili.

 

AZIENDE ALBERGHIERE CON PIÙ DI DUE STELLE

Alberghi diurni

Campeggi con presenze/licenze in numero superiore a 1200

  Retribuzioni in vigore dal 1/1/2004  

per valutare l'esatto importo togliere dai totali lordi 20-25% di imposte

PERSONALE QUALIFICATO

      Livello            Minimo Euro                         Contingenza Euro                         El. Prov.

A 1

1117,33

542,70

10,85

 

B 1

999,39

537,59

10,85

 

1

895,00

536,71

10,85

 

2

777,07

531,59

10,85

 

3

706,10

528,26

10,85

 

4+18

639,65

524,94

10,85

 

4-18

614,06

503,94

10,42

 

5+18

569,72

522,37

10,85

 

5-18

546,93

501,48

10,42

 

6S±18

529,72

520,64

12,70

 

65-18

508,53

499,81

12,19

 

6+18

514,75

520.51

12,70

 

6-18

494,16

499,69

12,19

 

7+18

451,78

518,45

13,43

 

7-18

433,71

497,71

12,89

 

   

(1) Ai quadri compete una indennità mensile di Euro 46,48 (quadri A) e Euro 41,32 (quadri B).

APPRENDISTI DI AZIENDE ALBERGHIERE CON PIÙ DI DUE STELLE
Campeggi con presenze/licenze in numero superiore a 1200


Livello         Minimo Euro                 Contingenza Euro             EI. Prov.
 

            1 anno      4±18   479,74
                            4 -18     460,55
                              5+18     427,29
                              5 -18     410,20

393,70
377,95
391,78
376,11

7,05
7,05
7,05
7,05

 

            2 anno      4±18      511,72
                              4 -18      491,25
                              5±18      455,78
                              5 -18     437,54

419,95
403,15
417,90
401,18

8,13
8,13
8,13
8,13

 

            3 anno       4±18      543,70
                              4-18     521,95
                              5+18     484,26
                              5 -18     464,89

446,20
428,35
444,01
426,26

9,22
9,22
9,22
9,22

 

            4 anno       4+18     575,69
                              4 -18    552,65
                              5+18     512,75
                              5 -18     492,24

472,45
453,55
470,13
451,33

9,76
9,76
9,76
9,76

 

AZIENDE ALBERGHIERE CON 2 E 1 STELLA, PENSIONI, LOCANDE

Campeggi con presenze/licenze in numero inferiore a 1200  

per valutare l'esatto importo togliere dai totali lordi 20-25% di imposte

Retribuzioni in vigore daI 1/1/2004

PERSONALE QUALIFICATO  

Livello                  Minimo Euro                 Contingenza Euro                    Elem. Prov.  

A 1

1105,97

541,61

10,85

B 1

989,06

536,61

10,85

1

884,67

535,72

10,85

2

768,29

530 75

10,85

3

698,35

527,52

10,85

4+18

632,94

524,29

10,85

4-18

607,62

503,32

10,42

5+18

563,52

521,77

10,85

5-18

540,98

500,90

10,42

6S+18

524,04

520,09

12,70

6S-18

503,08

499,29

12,19

6±18

509,07

519,96

12,70

6-18

488,71

499,16

12,19

7+18

446,62

517,95

13,43

7-18

428,76

497,23

12,89

 

(1) Ai quadri compete una indennità mensile di Euro 46,48 (quadri A) e Euro 41,32 (quadri B).  

                                                 APPRENDISTI

  Livello                  Minimo Euro                 Contingenza Euro                    Elem. Prov.  

1° anno               4+18    474,71
                            4 –18   455,72
                            5+18     422,64
                            5 –18   405,74

393,22
377,49
391,33
375,67

7,05
7,05
7,05
7,05

           2° anno    4+18   506,35   
                            4 –18  486,10
                            5+18    450,82
                            5 -18    432,78

419,43
402,66
417,42
400,72

8,13
8,13
8,13
8,13

           3° anno    4+18   538,00
                            4 –18  516,48
                            5+18   478,99
                            5 -18   459,83

445,65
427,82
443,50
425,77

9,12
9,12
9,12
9,12

           4° anno    4+18  569,65
                            4 -18   546,86
                            5+18   507,17
                            5 -18   486,88

471,86
452,99
469,59
450,81

9,76
9,76
9,76
9,76


Statuto dei Lavoratori - Tabella pagheContratto del turismo 

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