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Statuto dei Lavoratori - Tabella paghe - Contratto del turismo
RINNOVO DEL CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
Il 2 luglio si è conclusa la fase negoziale per il rinnovo de! CCNL scaduto il 31 dicembre
2002.
Il nuovo CCNL ha validità fino al 31 dicembre 2006.
La trattativa, che è durata ben diciotto mesi, ha interessato sia la parte economica e normativa del contratto che i temi dei diritti sindacali e del mercato del lavoro. Questo contratto è importante anzitutto perché contiene il riconoscimento da parte delle imprese e dei lavoratori del settore (oltre un milione e mezzo) che la flessibilità, anche quella relativa ai rapporti di lavoro, è un dato strutturale irrinunciabile per la competitività del sistema-paese.
Parte economica
Art-121-UNA TANTUMA tutto il personale in forza alla data di stipula de! presente Accordo, compresi i giovani assunti con CFL o con contratto di inserimento e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo "una tantum".
Tale importo, pari a euro 400 lordi medi (IV livello) riparametrati per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all'ari 27, Seconda Parte, CCNL 20 settembre 1999, spetta in relazione al periodo intercorrente dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi gli importi di cui sopra verranno erogati pro
quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli arti. 106 e 107 della Seconda Parte del presente contratto. Analogamente, si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità. Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.
L'importo "una tantum" spettante verrà erogato in due tranche, la prima di euro 250,00 con il foglio paga di luglio 2004, la seconda di euro 150,00 con il foglio paga di gennaio 2005.In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma sesto l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al
terzo comma.
cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia. Con la corresponsione di tale importo si intende assolto ogni onere derivante dall'applicazione del capitolo 2 del Protocollo del 23 luglio 1993 in materia di indennità di vacanza contrattuale.L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale ne del trattamento di fine rapporto.
Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di
Tabella Una Tantum
Livelli
Una tantum
|
|
|
Lug
- 04 |
Gen - 05 |
TOTALE |
|
||||||||||
|
Quadri |
434,03 |
260,42 |
694,45 |
|
|||||||||||
|
I |
|
390,97 |
234,58 |
625,46 |
|
||||||||||
|
Il |
338,19 |
202,92 |
541,11 |
|
|||||||||||
|
III |
286,06 |
173,44 |
462,50 |
|
|||||||||||
|
IV |
250,00 |
150,00 |
400,00 |
|
|||||||||||
|
V |
225,87 |
135,52 |
361,38 |
|
|||||||||||
|
VI |
202,78 |
121,67 |
324,45 |
|
|||||||||||
|
VII |
173,61 |
104,17 |
277,78 |
|
|||||||||||
|
Art. 120 — Aumenti retributivi mensili |
|||||||||||||||
|
Livelli |
dal 1/07/04 |
dal 1/12/04 |
dal 1/07/05 |
dal 1/09/06 |
|
||||||||||
|
QUADRI |
60,76 |
64,24 |
39,93 |
52,08 |
|
||||||||||
|
I |
54,74 |
57,86 |
35,97 |
46,92 |
|
||||||||||
|
II |
47,35 |
50,05 |
31,11 |
40,58 |
|
||||||||||
|
III |
40,47 |
42,78 |
26,59 |
34,69 |
|
||||||||||
|
IV |
35,00 |
37,00 |
23,00 |
30,00 |
|
||||||||||
|
V |
31,62 |
33,43 |
20,78 |
27,10 |
|
||||||||||
|
VI |
28,39 |
30,01 |
18,66 |
24,33 |
|
||||||||||
|
VII |
24,31 |
25,69 |
15,97 |
20,83 |
|
||||||||||
|
operatori di vendita |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
I categoria |
33,04 |
34,93 |
21,71 |
28,32 |
|
||||||||||
|
Il
categoria |
25,46 |
26,91 |
16,73 |
21,82 |
|
||||||||||
ISTITUTI CONTRATTUALI DI
CATEGORIA
Art. 13 - Investimenti
formativi -
QUADRIFOR
Alfine di valorizzare l’apporto dei Quadri e il loro sviluppo
professionale e per mantenere nel tempo la loro partecipazione ai processi
produttivi e gestionali, le parti convengono sull’opportunità di favorire
la realizzazione di adeguati investimenti formativi, anche attraverso l’attivazione
di progetti collegati ai programmi europei con particolare riferimento al
dialogo sociale.
Analogo impegno viene assunto per quanto concerne i sistemi di
comunicazione, al fine di trasferire a tali figure professionali tutte le
conoscenze relative all’impresa.
Quanto sopra indicato verrà realizzato in coerenza con gli impegni assunti
nel titolo VI-B, Prima Parte, del presente contratto e favorendo la parità di
sviluppo professionale del personale femminile nell’impresa.
A
tal fine le parti individuano in QUADRIFOR, Istituto per lo sviluppo della
formazione dei quadri del terziario, l’ente cui le imprese faranno riferimento
per offrire ai Quadri opportunità di formazione nell’ambito delle finalità
di cui al primo comma.
A
decorrere dal 10 gennaio 2004 il contributo annuo a favore di QUADRIFOR è pari
a EURO 65,00 (sessantacinque/00), di cui EURO 45,00 (quarantacinque/00) a carico
azienda e EURO 20,00 (venti/00) a carico del lavoratore appartenente alla
categoria dei Quadri.
A
decorrere dal 10 gennaio 2005 il
contributo annuo a favore di QUADRIFOR è pari a EURO 75,00 (settantacinque/00),
di cui EURO 50,00 (cinquanta/00) a carico azienda e EURO 25,00 (venticinque/00)
a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
APPRENDISTATO
Premessa
Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive
dell’Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del
Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997 n.196 in
materia di promozione dell’occupazione, ed in particolare in adempimento
all’art. 16 che disciplina l’apprendistato e il decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario
per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione
lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro
utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che
consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva
nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di
trasformazione e dì informatizzazione che
rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e
diversificate esigenze della clientela.
Ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato e’ definito secondo le seguenti
tipologie:
a) contratto di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
b) contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In
attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato venga attuata anche
con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle
Regioni e alle durate per l’apprendistato di tipo a) e c) le parti
concordano la presente disciplina sperimentale dell’istituto
dell’apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo
sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le
Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli
enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.
Norma
transitoria
Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di
cui al ceni 20 settembre 1999 ed all'accordo
di rinnovo 2 luglio 2001.
Art. 18 - Apprendistato sfera di applicazione
L'apprendistato
ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le
quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato
professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del
personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n.
21), 23) e 24) del quinto livello.
Sono esclusi, inoltre, le seguenti ipotesi:
a)
lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di
"archivista" e
"protocollista");
b)
lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di
"dattilografo") purché il relativo per
sonale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale
di dattilografia, legalmente
riconosciuta;
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla
legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di
apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio posi - obbligo o
di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da
svolgere.
Art. 19 - Proporzione numerica
Considerato
che la legge 19/7/97 n.196 e successive modifiche, prevede la partecipazione
degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il
numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria
azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e
qualificati in servizio presso l'azienda stessa. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi
dell'ari. 21 della legge 56/87 e successive modifiche, l'imprenditore che non ha
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di
3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Art. 20 - Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del Decreto Legislativo. 10 settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Art. 21
- Assunzione
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è
necessario un contratto scritto, nel quale
devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di
prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale,
la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del
periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
Art. 21 bis - percentuale di conferma
Le
imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in
servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già
venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano
i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli
che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di
rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti
di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di
cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a
scadere un solo contratto di apprendistato.
Art. 21 ter - Procedure di applicabilità
I
datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda,
corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti
standard, alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale, prevista dall'ari.
16, Prima parte, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio
parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di
apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti
del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle
specifiche qualifiche professionali. Ai fini del rilascio del parere di conformità, la
Commissione è tenuta alla verifica della congruità
del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della
ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto
della condizione di cui al precedente articolo 21 bis.
Ove
la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della
richiesta, questa si intenderà accolta. In alternativa a quanto previsto nei
precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due
regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all'apposita
Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale.
La
commissione paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà
il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in
materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai
contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche
qualifiche professionali.
Ove
la commissione paritetica in seno all'Ente Bilaterale nazionale non si esprima
nel termine di 30 giorni dal ricevimento- della domanda, la conformità del
piano formativo si intenderà acquisita.
In
occasione delle assunzioni degli apprendisti le aziende
provvederanno a trasmettere
il parere
di conformità
della commissione
paritetica in
seno all'Ente
Bilaterale Nazionale
o, superati i 30 giorni di cui al comma precedente, a segnalare
l'avvenuta automatica conferma del piano formativo alle commissioni paritetiche
istituite in seno agli Enti Bilaterali dei territori nei quali sono previste le
assunzioni stesse e presso i quali verranno inoltrate le relative richieste, al fine di consentire la sola
verifica della congruità del rapporto numerico
fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello
contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione dì cui al
precedente articolo 21 bis, seconda parte.
Ove
la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della
richiesta, questa si intenderà accolta.
CHIARIMENTO A VERBALE
La
commissione nazionale e le commissioni territoriali si dovranno riunire ed
esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti. Ove le
commissioni non si esprimessero nei termini previsti, le richieste si
intenderanno accolte.
RINNOVO
CONTRATTUALE: DIRIGENTI DEL TERZIARIO
In data 27 maggio 2004 Confcommercio e Manageritalia,
hanno siglato un accordo di rinnovo
del CCNL 22 dicembre 1999, per i dirigenti di aziende del terziario della
distribuzione e dei servizi, scaduto il 31 dicembre 2002.
Decorrenza e durata
II
presente accordo
di rinnovo
ha decorrenza 1° gennaio
2003 e
ha validità fino
al 31 dicembre 2006
sia per la parte economica che pere quella normativa.
Minimo contrattuale e aumenti retributivi
L'accordo
di rinnovo ha previsto un aumento del minimo contrattuale che, a decorrere dal 1°
luglio 2004, risulta pari a 3.000,00 euro.
Sono stati stabiliti inoltre trE aumenti retributivi
secondo le seguenti decorrenze:
*
210,00 euro dal 1° luglio 2004;
*
125,00 euro dal 1 ° gennaio 2005;
*
120,00 euro dal 1° gennaio 2006.
Ai
dirigenti assunti o nominati nel periodo 28 maggio 2004 - 31 dicembre 2004
competono esclusivamente gli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2005 e 1°
gennaio 2006, mentre ai dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2005 al 31
dicembre 2005 sarà dovuto il solo aumento riferito all'anno 2006.
Sia il minimo contrattuale che gli aumenti retributivi
potranno essere assorbiti, fino a concorrenza,
soltanto da somme corrisposte dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002
a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici
contrattuali.
Una tantum
A copertura del periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio
2003 - 31 dicembre 2003, ai dirigenti
nominati in precedenza al 1° gennaio 2003 ed in forza al 27 maggio 2004, deve
essere corrisposta una somma a titolo di una tantum, pari a 2.000,00 euro, da
assoggettare a tassazione separata come previsto dalla Risoluzione n. 43 del 16
marzo 2004 dell'Agenzia delle Entrate.
L'importo
"una tantum" potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali
somme concesse dalle aziende, solo se successive al 31 dicembre 2002, a titolo
di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o
delle quali sia stato espressamente stabilito all'atto della concessione.
Previdenza integrativa individuale
Per
quanto riguarda la previdenza integrativa individuale, a decorrere dal 1°
luglio 2004: a il
contributo a
carico del
datore di
lavoro è
pari a 4.803,05 euro
annui; - mentre la contribuzione a carico del dirigente è pari a 464,81
euro in ragione d'anno.
Fondo
"Mario Besusso"
In riferimento alla retribuzione convenzionale, pari a
59.224,54 euro annui, sono state modificate le aliquote per la contribuzione integrativa
a carico ditta per quanto riguarda la previdenza integrativa.
Le nuove aliquote integrative a carico dell'azienda risultano
essere le seguenti:
-
a decorrere dal 1° gennaio 2003: 1,48 per cento;
-
a decorrere dal 1° gennaio 2004: 1,50 per cento;
-
a decorrere dal 1° gennaio 2005: 1,52 per cento;
-
a decorrere dal 1° gennaio 2006: 1,54 per cento.
Con
eventuali accordi individuali stipulati, tra dirigenti e datori di lavoro, a
decorrere dal 1° giorno del mese successivo la data di stipula dell'accordo, si
potrà stabilire di destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali
alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione del Fondo Mario Negri.
Dirigenti
di prima nomina
Le parti hanno concordato di definire "di prima
nomina":
- i dirigenti con un'età anagrafica fino a 39 anni
compiuti e
- i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica nella stessa azienda pari o superiore a 5 anni, vengano nominati dirigenti entro il compimento del 48° anno di età.
La
permanenza nella categoria "dirigenti di prima nomina" ha durata
triennale, rinnovabile
di ulteriori tre anni nel caso di dirigenti residenti o domiciliati e con sede
di lavoro nel sud d'Italia.
Per
gli-appartenenti a questa categoria l'accordo ha riconosciuto uno sgravio in
relazio ne alla contribuzione ordinaria per la previdenza
integrativa, infatti per quanto concerne quindi il Fondo Negri, il contributo ordinario, per l'anno
2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale.
La qualifica di "dirigente di prima nomina", stante il carattere sperimentale della disposizione, ha rilevanza solamente per i dirigenti assunti o nominati con contratto a tempo indeterminato dal 1° giugno 2004 al 31 dicembre 2006.
Ferie
In
adeguamento a quanto previsto dal D. Lgs n. 66/2003 in materia di ferie,
l'accordo ha stabilito l'irrinunciabilità delle stesse e che queste,
fatto salvo il caso di risoluzione del rapporto
di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il
periodo minimo di
quattro settimane,
dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese di
luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione.
Scatti di anzianità
L'istituto
degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2004, con
riferimento ai dirigenti assunti o nominati dopo tale data.
Per
i dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, l'accordo ha previsto:
-
il "congelamento"
di quanto
già maturato
a tale
titolo e
-
l'erogazione di un ulteriore incremento, nel corso del biennio 1° luglio 2004 -
30 giugno 2006, di un
importo pari a 258,22 euro mensili (pari a due scatti di anzianità). Tale importo non è assorbibile da alcuna voce
retributiva e deve essere corrisposto secondo
le seguenti decorrenze:
-
129,11 euro, al
momento di quella che sarebbe maturato lo scatto di anzianità;
A-
ulteriori 129,11 euro, alla scadenza del sesto mese da tale data.
Ai dirigenti che, nel biennio 1° luglio 2004 - 30 giugno 2006 avrebbero maturato I'11° scatto di anzianità, deve essere erogato unicamente l'importo corrispondente ad uno scatto, pari quindi a 129,11 euro.
TABELLE
PAGA
DIPENDENTI
AZIENDE DEL TERZIARIO DALL’1-7-2004
Gli importi giornalieri si ottengono dividendo il mese per 26.
per
valutare l'esatto importo togliere dai totali lordi 20-25% di imposte
|
Qualifica |
Paga base |
Contingenza Euro |
EI. autonomo
Euro |
|
|
DIRIGENTI (1) |
8.847,60+210 |
|
|
|
|
QUADRI
(3) |
1183,09 |
540,37 |
7,75 |
|
|
1° LIVELLO |
1065,74 |
537,52 |
7,75 |
|
|
2° LIVELLO |
921,86 |
53254 |
7,75 |
|
|
3° LIVELLO |
787,94 |
527,90 |
7,75 |
|
|
4° LIVELLO |
681,46 |
524,22 |
7,75 |
|
|
5° LIVELLO |
615,67 |
521,94 |
7,75 |
|
|
6° LIVELLO |
552,75 |
519,76 |
7,75 |
|
|
7° LIVELLO |
478,40 |
51751 |
7,75 |
|
|
App. 2° LIVELLO 1° periodo |
645,30 |
424,47 |
7,75 |
|
|
App. 2° LIVELLO 2° periodo |
783,58 |
428,67 |
7,75 |
|
|
App. 3° LIVELLO 1° periodo |
551,56 |
420,77 |
7,75 |
|
|
App. 3° LIVELLO 2° periodo |
669,75 |
424,93 |
7,75 |
|
|
App. 4° LIVELLO 1° periodo |
477,02 |
417,83 |
7,75 |
|
|
App. 4° LIVELLO 2° periodo |
579,24 |
421,97 |
7,75 |
|
|
App. 5° LIVELLO 1° periodo |
430,97 |
416,31 |
7,75 |
|
|
App. 5° LIVELLO 2° periodo |
523,32 |
420,13 |
7,75 |
|
|
App. 6° LIVELLO 1° periodo |
386,93 |
414,28 |
7,75 |
|
|
App. 6° LIVELLO 2° periodo |
469,84 |
418,38 |
7,75 |
|
|
VIAGGIATORI 1a CAT. |
643,27 |
530,04 |
|
|
|
VIAGGIATORI
2a CAT.
545,93
526,11 |
||||
Dirigenti assunti o nominati dal 1/7/97 aI 31/12/97
Euro
3679,76+210
Dirigenti assunti o nominati daI 1/1/98
Euro 3563,56+210
Dirigenti assunti o nominati daI 1/1/2000
Euro
3460,26±210
Dirigenti assunti o nominati daI 1/1/2002
Euro
3253,68+210
Dirigenti assunti o nominati daI 1/7/2004
Euro
3000,00± —
AZIENDE
ALBERGHIERE CON PIÙ DI DUE STELLE
Alberghi
diurni
Campeggi
con presenze/licenze in numero superiore a 1200
per
valutare l'esatto importo togliere dai totali lordi 20-25% di imposte
PERSONALE
QUALIFICATO
Livello
Minimo Euro
Contingenza Euro
El. Prov.
|
A 1 |
1117,33 |
542,70 |
10,85 |
|
|
|
B 1 |
999,39 |
537,59 |
10,85 |
|
|
|
1 |
895,00 |
536,71 |
10,85 |
|
|
|
2 |
777,07 |
531,59 |
10,85 |
|
|
|
3 |
706,10 |
528,26 |
10,85 |
|
|
|
4+18 |
639,65 |
524,94 |
10,85 |
|
|
|
4-18 |
614,06 |
503,94 |
10,42 |
|
|
|
5+18 |
569,72 |
522,37 |
10,85 |
|
|
|
5-18 |
546,93 |
501,48 |
10,42 |
|
|
|
6S±18 |
529,72 |
520,64 |
12,70 |
|
|
|
65-18 |
508,53 |
499,81 |
12,19 |
|
|
|
6+18 |
514,75 |
520.51 |
12,70 |
|
|
|
6-18 |
494,16 |
499,69 |
12,19 |
|
|
|
7+18 |
451,78 |
518,45 |
13,43 |
|
|
|
7-18 |
433,71 |
497,71 |
12,89 |
|
|
|
(1) Ai quadri compete una indennità mensile di Euro
46,48 (quadri A) e Euro 41,32 (quadri B).
|
|||||
|
1 anno 4±18
479,74 |
393,70 |
7,05 |
|
||
|
2 anno 4±18
511,72 |
419,95 |
8,13 |
|
||
|
3 anno
4±18
543,70 |
446,20 |
9,22 |
|
||
|
4 anno
4+18
575,69 |
472,45 |
9,76 |
|
||
AZIENDE
ALBERGHIERE CON 2 E 1 STELLA, PENSIONI, LOCANDE
Campeggi
con presenze/licenze in numero inferiore a 1200
per
valutare l'esatto importo togliere dai totali lordi 20-25% di imposte
Retribuzioni
in vigore daI 1/1/2004
PERSONALE
QUALIFICATO
Livello
Minimo Euro
Contingenza Euro
Elem. Prov.
|
A
1 |
1105,97 |
541,61 |
10,85 |
|
B
1 |
989,06 |
536,61 |
10,85 |
|
1 |
884,67 |
535,72 |
10,85 |
|
2 |
768,29 |
530
75 |
10,85 |
|
3 |
698,35 |
527,52 |
10,85 |
|
4+18 |
632,94 |
524,29 |
10,85 |
|
4-18 |
607,62 |
503,32 |
10,42 |
|
5+18 |
563,52 |
521,77 |
10,85 |
|
5-18 |
540,98 |
500,90 |
10,42 |
|
6S+18 |
524,04 |
520,09 |
12,70 |
|
6S-18 |
503,08 |
499,29 |
12,19 |
|
6±18 |
509,07 |
519,96 |
12,70 |
|
6-18 |
488,71 |
499,16 |
12,19 |
|
7+18 |
446,62 |
517,95 |
13,43 |
|
7-18 |
428,76 |
497,23 |
12,89 |
(1) Ai quadri compete una indennità
mensile di Euro 46,48 (quadri A) e Euro 41,32 (quadri B).
APPRENDISTI
|
1° anno
4+18 474,71 |
393,22 |
7,05 |
|
2° anno 4+18
506,35 |
419,43 |
8,13 |
|
3°
anno 4+18
538,00 |
445,65 |
9,12 |
|
4°
anno 4+18
569,65 |
471,86 |
9,76 |
Statuto dei Lavoratori - Tabella paghe - Contratto del turismo
Tutti i dati presenti sono stati elaborati da elenchi di pubblica diffusione, perciò soggetti ad eventuali variazioni. Per informazioni: info(+)giuseppecranchi.com (+) = @ |
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Sito a cura del Cav. Giuseppe Cranchi Italy - Milano - 335 6678288 |